F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 248/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/A.S.D. Alvignano Calcio
Decisione/0248/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0295/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società A.S.D. Alvignano Calcio (951510) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Marrone Vincenzo (6887635), la seguente
DECISIONE
In data 14 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Alvignano Calcio, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Marrone Vincenzo. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo, è stato effettuato in data 22 novembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013. Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 23 novembre 2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Alvignano Calcio alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Marrone Vincenzo nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ASD SSC Capua.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
