F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 252/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD Corigliano Marca/Sassuolo Calcio S.R.L.
Decisione/0252/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0276/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Gino Scaccia – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Corigliano Marca (964047) contro la società Sassuolo Calcio S.R.L. (61752) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pagliuso Paolo (3738926), la seguente
DECISIONE
In data 12.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD U.S.C. Corigliano Marca (Matricola 964047) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Sassuolo Calcio Srl (Matricola 61752), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pagliuso Paolo (Matricola 3738926). Dalla documentazione depositata in atti si evince che in data 8.7.2025 il calciatore sarebbe stato tesserato dalla società Sassuolo con vincolo biennale da giovane di serie e che, da questo, ne sarebbe determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, il tutto come da certificazione del 12 dicembre 2025. Senonché in data 18 dicembre 2025 la società ricorrente ha avanzato istanza di estinzione del giudizio a seguito dell’annullamento della certificazione per un caso di omonimia, istanza accettata dalla società Sassuolo con comunicazione dell’8 gennaio 2026. All’udienza fissata per il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentite le parti presenti in udienza;
- preso atto dell’annullamento della certificazione e della successiva istanza di estinzione del giudizio depositata dalla società ricorrente ed accettata dalla società resistente; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’annullamento della certificazione, dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara non incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
