F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFNST del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – RDG della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CR Puglia – 7/TFNST

Decisione/0006/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0007/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Fernando Casini - Componente (Relatore)

Corrado Di Mattina - Componente

Angelo Perta – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito della richiesta di giudizio della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, ai sensi dell' art. 89, comma 1, lett. b) c), CGS, relativa al reclamo proposto dalla società ASD Taurisano 1939 nei confronti della ASD Foggia Incedit, la seguente

DECISIONE

Questo Tribunale è stato investito dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del CR Puglia del compito di accertare la posizione di tesseramento del calciatore sig. Garcia Dominguez Jorge alla data del 12 ottobre 2025, militante nella Compagine della A.S.D. Taurisano 1939, impegnata durante la corrente Stagione Sportiva  nel Campionato di Eccellenza pugliese.

Dalla documentazione trasmessa all’uopo a questo Tribunale è emerso il seguente svolgimento dei fatti:

- il 12 ottobre 2025 veniva disputato l’incontro tra la A.S.D. Taurisano 1939 e la A.S.D. Foggia Incedit, presso lo Stadio Comunale di Ugento; incontro relativo al Girone A del Campionato di Eccellenza;

- dopo la gara l’Associazione Sportiva Dilettantistica Foggia Incedit proponeva ricorso innanzi al Giudice Sportivo Territoriale del CR Puglia sull’assunto che l’avversaria Taurisano avesse schierato due calciatori in assenza di regolare tesseramento;

- con la decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 107 del 2025 il Giudice Sportivo accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che dagli accertamenti compiuti emergesse come il solo giocatore GARCIA DOMINGUEZ JORGE risultasse tesserato per la A.S.D. Taurisano il 16/10/2025, quindi, in un momento successivo alla gara, e, conseguentemente, così decideva:

- dichiarava il calciatore GARCIA DOMINIGUEZ JORGE in posizione irregolare con riferimento all’incontro del 12.10.2025;

- accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT;

- per l'effetto comminava “a carico dell'ASD TAURISANO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore dell'ASD FOGGIAINCEDIT;

- non addebitava la “tassa ricorso”, stante il parziale accoglimento del gravame;

- espletati gli adempimenti di rito l’A.S.D. Taurisano 1939 impugnava la Decisione del Giudice Sportivo Territoriale dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale competente, rassegnando le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso come proposto e, dunque, rigettarlo omologando il risultato conseguito sul campo ed, in via subordinata, dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso come proposto e, dunque, rigettarlo omologando il risultato conseguito sul campo irrogando la mera”…“sanzione dell’ammenda.”; in ogni caso, domandava alla Corte di vagliare l’opportunità di rimettere ai sensi dell’art. 89 del C.G.S. al Tribunale Federale Sezione Tesseramenti la questione inerente la posizione di tesseramento del calciatore Garcia Dominguez Jorge al momento della disputa della gara oggetto del procedimento, con particolare riferimento alla decorrenza dello stesso;

in data 1 dicembre 2025 si celebrava, innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, l’udienza per la trattazione del reclamo ed all’esito l’Organo Giudicante (con decisione pubblicata sul C.U. n. 124 del giorno 1 dicembre 2025) così deliberava:

<<-1) ai sensi dell’art. 89 C.G.S., di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ritenendo preliminare per la definizione della questione deferita al Collegio l’accertamento della posizione di tesseramento del calciatore Garcia Dominguez Jorge;

-2) per l’effetto, di sospendere la decorrenza dei termini>>;

- veniva così trasmesso il fascicolo del procedimento a Questo Tribunale, presso il quale la A.S.D. Taurisano 1939 depositava memoria di costituzione.

All’udienza del 17 dicembre 2025 hanno partecipato il Dott. Giuseppe Sforza, in rappresentanza del CR Puglia LND (già Segretario della menzionata Corte Sportiva di Appello in occasione della riunione del 1 dicembre 2025 – come da testo del C.U. n. 124 del 2025 della LND Comitato Regionale Puglia), nonché l'Avv. Domenico Zinnari per la ASD Taurisano 1939, ed il Dott. Vito Raimo, dirigente della ASD Foggia Incedit (già presente personalmente alla gara del 12.10.2025 in veste di Dirigente Responsabile – come dalla pag. 2 del “REFERTO DI GARA” nonché Dirigente Accompagnatore Ufficiale, come dalla “distinta” di gioco della ASD Foggia Incedit).

La competenza del Tribunale.

Il Tribunale è stato investito dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con provvedimento del seguente tenore: << ai sensi dell’art. 89 C.G.S., di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, ritenendo preliminare per la definizione della questione deferita al Collegio l’accertamento della posizione di tesseramento del calciatore Garcia Dominguez Jorge>>.

La più ampia nota di accompagnamento del fascicolo segnala che:<<Dall'esame della documentazione è emerso che a seguito del deposito della richiesta di tesseramento del Sig. Garcia Dominguez Jorge, calciatore della ASD Taurisano 1939, avvenuto in data 10.10.2025, la stessa società ha ricevuto dalla LND, in pari data, comunicazione attestante l’approvazione del tesseramento; tale conferma ha determinato la società a schierare il calciatore per la gara del giorno 12.10.2025; tuttavia, da un ulteriore esame degli atti, è altresì emerso che in data 15.10.2025, l'Ufficio Tesseramento del CR Puglia, ai fini del perfezionamento del tesseramento, per quanto di propria competenza, ha richiesto alla Società di trasmettere il contratto di lavoro del predetto calciatore, in quanto mancante. Soltanto a seguito di tale integrazione, in data 16.10.2025 l'Ufficio Tesseramento del CR Puglia ha autorizzato il tesseramento dell'atleta.

La società, cui è stata comminata, da parte del GST, la sanzione della perdita della gara per posizione irregolare, ha impugnato la decisione, eccependo - con la produzione documentale in atti - di aver schierato il calciatore poiché ritenuto regolarmente tesserato a seguito del visto rilasciato (in data 10.10.2025) dalla Lega.

Si chiede, pertanto, a codesto Spett.le Tribunale, di esprimersi in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Garcia Dominguez Jorge (02.02.1998 – matr. 1.101.853) della società A.S.D. Taurisano 1939 (943959).>>.

Il Tribunale è stato, pertanto, correttamente investito della questione, in virtù dell’art. 89 del Codice di Giustizia Sportiva, con il compito tecnico della definizione della posizione di tesseramento del sig. Garcia Dominguez Jorge.

Circa le risultanze istruttorie.

L’utilizzabilità del materiale posto all’attenzione di questo Tribunale non è revocata in dubbio da alcuno degli interessati, che hanno espresso compiutamente le loro ragioni in udienza.

Resta, dunque, da verificarne la valenza probatoria ed il conseguente segno di orientamento.

Lo scrutinio del Tribunale, pertanto, è limitato alla verifica dell’effettiva portata degli atti e documenti disponibili (e dei loro effetti), nonché della loro qualificazione giuridica, onde apprezzarne l’incidenza nella definizione della posizione di tesseramento del calciatore sig. Garcia Dominguez Jorge alla data del 12.10.2025.

Valutato attentamente l’intero compendio offerto al Tribunale, i documenti principali rivelatori della “vita” del tesseramento in esame si appalesano essere:

- lo storico del Calciatore (documento denominato “STORICO CALCIATORE/CALCIATRICE”), dal quale emerge la risoluzione del contratto di lavoro con la precedente compagine di appartenenza, la A.S.D. Canosa Calcio 1948, e lo status di dilettante comunitario già tesserato all’estero;

- la schermata del portale della Società relativa alla pratica di tesseramento (recante nr. 16282304);

- il provvedimento della F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI, datato 10.10.2025, rivolto alla Taurisano 1939, circa il tesseramento dell’Atleta.

Le fasi del procedimento di tesseramento risultano, così, per tabulas dalla documentazione acquisita.

Il deposito della richiesta di tesseramento del Sig. Garcia Dominguez Jorge, quale Atleta della ASD Taurisano 1939 risulta documentato dalla schermata della pratica di tesseramento (recante nr. 16282304), laddove nello “storico delle operazioni” sono documentate:

- due attività del 09.10.2025 (“Creazione pratica”; “Stampa definitiva pratica”);

- due attività del 10.10.2025 (“Dematerializzazione pratica”; “Pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta, in attesa di convalida”).

La ricezione da parte della Compagine, in data 10.10.2025, della autorizzazione del tesseramento e del visto di esecutività risulta provata:

- dal provvedimento proveniente dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti (Roma, 10/10/2025) con riferimento alla pratica nr. 16282304, nella quale “si autorizza il tesseramento del Calciatore” e si precisa che “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”.

Lo schieramento in campo del Calciatore per la gara del 12.10.2025 risulta documentato:

- dalla “distinta” di gioco relativa alla A.S.D. Taurisano 1939 per quel giorno.

Non è dato conoscere l’ampiezza delle sopra menzionate attività denominate:

- “Creazione pratica” del 09.10.2025;

- “Stampa definitiva pratica” del 09.10.2025;

- “Dematerializzazione pratica” del 10.10.2025;

- “Pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta, in attesa di convalida” del 10.10.2025; per verificare se, in riferimento ad esse, vi fossero dei documenti allegati e non palesati nella “stringa” descrivente l’operazione. Si noti che, dalla stessa schermata della pratica di tesseramento (alla voce “Tipo di rapporto sportivo”), emerge che il tesseramento avviene in virtù del “Contratto di Lavoro Sportivo” che ne costituisce, quindi, il “titolo”.

Dalla stessa schermata emerge, quindi, sin da principio, la necessità della dimostrazione della vigenza di un rapporto contrattuale ai fini del regolare tesseramento.

A tal riguardo si osserva che la fase consistente nella “ Pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta, in attesa di convalida” del 10.10.2025, reca l’orario delle 11:39 circa.

Ciò induce a ritenere che, in quel contesto, fosse disponibile un lasso di tempo astrattamente sufficiente (nella stessa giornata del 10.10.2025) per consentire agli uffici competenti di svolgere attività amministrativa relativa al tesseramento di cui è parola. In tal senso depone la circostanza che è dello stesso giorno 10.10.2025 il provvedimento proveniente dalla F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti (riferito alla pratica con identificativo n. 16282304, corrispondente a quello della richiesta di tesseramento) con il quale:

- si autorizza il tesseramento del Calciatore;

- contestualmente si precisa che “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”.

In questo momento (già in data 10.10.2025) la presenza del contratto, quale documento allegato alla richiesta di tesseramento, risulterebbe per tabulas dal menzionato provvedimento, in virtù della concessione del visto di esecutività, che, altrimenti, non avrebbe ragion d’essere.

Poche ore dopo, sulla base di ciò, nel pomeriggio (ore 15:30) del 12.10.2025 (giorno di svolgimento della partita) risulta, quindi, più probabile l’avvenuto deposito del documento formante il “titolo” del tesseramento (appunto il contratto di lavoro) che non il contrario.

Dalla schermata della pratica nello “storico delle operazioni” sono documentate ulteriori attività compiute dopo la partita e segnatamente:

- una attività il 15.10.2025 (“Allegare contratto”);

- due attività del 16.10.2025 (“Aggiornata posiz. Calciatore”; “Pratica convalidata”).

Ciò detto bisogna considerare che, in ogni modo, le risultanze documentali prevalenti sono di segno univoco nel far ritenere che, al momento della partita del 12.10.2025, il Sig. Garcia Dominguez Jorge fosse regolarmente tesserato quale Calciatore per la A.S.D.

Taurisano 1939.

La fattispecie concreta descritta risulta perfettamente sussumibile in quella delineata dalle norme disciplinanti il tesseramento e che di seguito si indicano.

Circa il quadro normativo.

La qualificazione giuridica del tesseramento del Sig. Garcia Dominguez Jorge avviene secondo le norme di seguito indicate. L’art. 39, comma 3, delle N.O.I.F. (rubricato il “Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici”) stabilisce che:<<La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. >>. Ed ancora:

<<L’utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.>>.

Sulla base di ciò, risultando che il deposito telematico della pratica del Calciatore (accompagnata dal contestuale deposito del contratto di lavoro) sarebbe avvenuto in data 10.10.2025 e che il visto di esecutività è stato concesso il 10.10.2025, l’utilizzo del Calciatore era legittimamente possibile dal giorno 11.10.2025.

L’art. 40 quater delle N.O.I.F. (rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”) stabilisce per “1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all’UE/EEE” che “possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento”.

Il Comunicato Ufficiale n. 285/A del 9 maggio 2025 del Consiglio Federale stabilisce per la Stagione Sportiva 2025/2026 i termini e le modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico.

E, così, il C.U. 285/A sin da principio dispone che:<<Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile

competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.>>.

Il Comunicato, al punto 10 (rubricato “Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero”) lettera a), si rivolge ai “Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera” e prevede che:<<…Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F.>>. Come più volte evidenziato, la schermata della pratica di tesseramento nr. 16282304 (riferibile alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti) attesta il deposito della pratica il 10.10.2025.

Ed al deposito telematico della domanda fa seguito il provvedimento della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti di concessione dell’autorizzazione e del visto di esecutività (10.10.2025).

Il detto C.U. 285/A pubblicato il 09.05.2025 assume, pertanto, l’atteggiamento di lex specialis rispetto alle sopra citate N.O.I.F. ed offre un dato normativo che non può essere trascurato considerata l’oggettiva corrispondenza letterale (laddove utilizza il termine “autorizzazione”) con il provvedimento della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti del 10.10.2025 di “autorizzazione” del tesseramento.

In buona sostanza, dal quadro normativo sopra richiamato risulta che (per il Calciatore di cui si tratta) il procedimento del tesseramento sia consistito in attività tra loro distinte, cadenti in tre momenti agevolmente distinguibili nelle loro individualità:

- il deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica), con conseguente incardinazione della pratica (avvenuta nei giorni 09-10 ottobre 2025);

- il deposito telematico della documentazione (id est il contratto di lavoro) avvenuto il 09-10 ottobre 2025 (come ricavabile dalla concessione del visto di esecutività del 10.10.2025);

- la concessione dell’autorizzazione e del visto di esecutività con il provvedimento (datato 10.10.2025) della F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti.

In particolare, il detto documento datato 10.10.2025 proveniente dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti (riferito alla pratica nr. 16282304 - numero effettivamente identificativo della richiesta di tesseramento di cui si tratta) ha due “atteggiamenti” simultanei: - accorda forma espressa alla autorizzazione (di cui al C.U. 285/A); - concede la necessaria esecutività.

Tutto ciò induce a dover ritenere, necessariamente, che gli adempimenti utili e necessari alla “incardinazione” della pratica di tesseramento siano stati espletati nel rispetto del C. U. 285/A del 2025 del Consiglio Federale per la Stagione Sportiva di riferimento, vale a dire quella a cavallo degli anni 2025 e 2026.

L’interpretazione letterale del documento si pone, quindi, come prioritaria, considerato il tenore lineare che non lascia luogo a dubbi di sorta.

E’ opportuno soffermarsi brevemente sulla clausola “fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”.

Essa è collocata in aderenza alla “esecutività” del tesseramento.

Sembra, pertanto, evidente che la “salvezza” di eventuali “diritti” e “pretese” si rivolga ad ipotetiche contestazioni che riguardino l’“operatività” del contratto, non certamente le vicende del procedimento di tesseramento in quanto tale.

Conclusioni.

L’interpretazione data, e la conclusione che ne scaturisce, ci sembrano ossequiose della proiezione crescente del Legislatore Sportivo verso una maggiore tutela dell’Atleta quale lavoratore, da considerarsi anche in tale veste meritevole di celerità nel disbrigo delle più preziose pratiche amministrative.

Tutto ciò in palese corrispondenza con il più recente dettato normativo statale e con la conseguente sottolineatura del fatto che l’ordinamento sportivo è certamente autonomo, ma non autosufficiente.

Dall'esame della documentazione disponibile risulta, dunque, che il tesseramento del Sig. Garcia Dominguez Jorge per la A.S.D. Taurisano 1939 sia decorso dal 10.10.2025 e che, pertanto, si deve riconoscere la regolarità della posizione di tesseramento dello stesso Calciatore Jorge Dominguez Garcia alla data del 12 ottobre 2025, giorno in cui è stato disputato l’incontro tra la detta A.S.D. Taurisano e la A.S.D. Foggia Incedit, valida per il Campionato di Eccellenza Pugliese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando in risposta alla richiesta di giudizio della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, riconosce la regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Jorge Dominguez Garcia alla data del 12 ottobre 2025.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 22 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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