F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFNST del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) – Ricorso proposto da Rita Mozzati e Massimiliano Valdesolo – 5/TFNST

Decisione/0007/TFNST-2025-2026

Registro procedimenti n. 0005/TFNST/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Toriatore - Presidente

Alessandro Giuseppe Maruccio - Vice Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Alberto Cattaneo -Componente (Relatore)

Francesco Corsi - Componente

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 17 dicembre 2025, sul ricorso proposto dai sigg.ri Rita Mozzati e Massimiliano Valdesolo, n.q. di esercenti la potestà genitoriale su Francesca Valdesolo (3257122), contro la società ASD Città di Brugherio (963167) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo ex art. 109 NOIF emesso al Comitato Regionale Lombardia, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo Con ricorso del 18.11.2025 la signora Mozzati Rita ed il signor Valdesolo Massimiliano nella loro qualità dì esercenti la potestà genitoriale sulla giovane calciatrice Valdesolo Francesca, nata a Milano il 07.07.2008 (matricola FIGC 3257122) , introducevano il presente procedimento cx art. 89. comma 1. lett. a) CGS, al fine di ottenere la riforma della decisione del Comitato Regionale Lombardia del 23.10.2025, con la quale era stato disposto il rigetto della richiesta di svincolo per l’inattività dall’ASD Città di Brugherio (matricola FIGC 963167).

Il ricorso veniva notificato via pec sia alla società di calcio sia al Comitato Regionale Lombardia.

In fatto, questo Tribunale, osserva come:

- la giovane calciatrice Valdesolo Francesca risulta a tutt’oggi tesserata con la ASD Città di Brugherio:

- una precedente richiesta di svincolo, promossa dai genitori della giovane calciatrice Valdesolo Francesca il 13.10.2025, sempre cx art. 109 NOIF ed opposta dalla Società, veniva respinta in data 16.10.2025 dal Comitato Regionale Lombardia per omessa allegazione della notifica alla Società (C.U. n. 35 del 16.10.2025);

- i ricorrenti, in data 16.10.2025, inviavano una pec al Comitato Regionale Lombardia allegando prova dell’avvenuto inoltro alla Società e contestavano l’opposizione perché la convocazione alla calciatrice, per la partita del 27.09.2025. effettuata tramite raccomandata a.r., non risultava pervenuta in quanto era errato l’indirizzo dell’abitazione; - il Comitato Regionale Lombardia, con propria pec del 17.10 2025 prendeva atto della documentazione ricevuta (pec del 16.10.2025) e formulava la necessità di riproporre nuovamente la pratica a seguito del respingimento della richiesta di svincolo;

- i ricorrenti della giovane calciatrice Valdesolo Francesca ri-proponevano domanda di svincolo cx art. 109 NOIF al Comitato Regionale Lombardia il 21.10.2025;

- la ASD Città di Brugherio trasmetteva una pec. al Comitato Regionale Lombardia il 2210.2025. con la quale si opponeva alla istanza di svincolo non riconoscendo presenti i requisiti previsti dalla norma invocata dai genitori della giovane calciatrice;

- il Comitato Regionale Lombardia con proprio C.U. n. 37 del 23.10.2025 ufficializzava il rigetto della istanza cx art. 109 NOIF per “corretta opposizione da parte della società”;

- avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti, tramite il proprio legale, in data 18.11.2025 depositavano ricorso avanti a questo Tribunale Federale Nazionale -Sez. Tesseramenti- chiedendo di dichiarare lo svincolo per inattività della giovane calciatrice Valdesole Francesca, la condanna della Società al pagamento delle spese di lite e il rimborso della tassa reclamo;

- la ASD Città di Brugherio faceva pervenire rituale memoria difensiva, con la quale: chiedeva di confermare il contenuto della C.U. n. 37 del 23.10.2025, contestava: a) la violazione dell’art. 109. commi 3 e 5. NOIF, b) la violazione dell’art. 109. comma 4. NOIF e di rigettare la richiesta di condanna alle spese;

- i ricorrenti, per il tramite del proprio avocato, inoltravano memoria integrativa (09.12.2025) con la quale si opponevano al contenuto della memoria difensiva della resistente lamentando il fatto che: a) non era pervenuta cx art. 109, comma 3, NOIF copia, tramite lettera raccomandata ar. con avviso di ritorno, della opposizione compiuta dalla Società al Comitato Regionale Lombardia (pec 22.10.2025), e b) cx alt. 109, comma 4, NOIF che la giovane calciatrice non era mai stata convocata a cinque gare non imputabili a malattia o infortunio. All’udienza del 17.12.2025 i difensori, regolarmente costituiti, insistevano sulle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, (chiedendo l’accoglimento.

Assente il componente del Comitato Regionale Lombardia.

Conclusa la discussione il Collegio si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il Ricorso de quo è da ritenersi accoglibile in quanto, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dall’art. 109 NOIF ai fini della decadenza del tesseramento per inattività della giovane calciatrice Valdesolo Francesca.

Preliminarmente l’art. 109 NOIF nel disciplinare l’ipotesi di decadenza dal tesseramento per inattività dell’atleta dispone testualmente:

- “Il calciatore/calciatrice non professionista e giovane dilettante ... che, tesserato/tesserata, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili ... ha diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/tesserata della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”

- …

- …

- “Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d’idoneità all’attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro Otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni” L’interpretazione letterale, nonché logico-sistematica, della suddetta norma non lascia spazi per una diversa valutazione circa il presupposto oggettivo che legittima l’esercizio del diritto da parte della giovane calciatrice a richiedere la decadenza per inattività, laddove il mancato inserimento nella distinta di gara ufficiale per almeno 4 gare ufficiali consecutive non siano alla stessa imputabili. Del resto, la previsione regolamentare di determinare in 4 le gare ufficiali consecutive in cui un calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” non venga inserito nella distinta di gara ufficiale ai fini della richiesta di decadenza dal tesseramento, appare perfettamente coerente con gli obblighi che gravano sulla Società affiliata alla FIGC che deve garantire e assicurare la continuità sportiva attraverso la regolare convocazione del calciatore quando lo stesso non abbia plausibili ragioni per esserne escluso, soprattutto nell’ambito del Settore Giovanile dove il concetto di partecipazione e di inclusione debbono essere maggiormente osservati e valorizzati dalla Società Sportiva. Nella fattispecie, parte ricorrente ha sostenuto che la giovane calciatrice Valdesolo Francesca non era stata convocata dalla Società ASD Città di Brugherio in cinque gare consecutive, nella Stagione Sportiva 2025/2026, così specificate: 20.09.2025, 27.09.2025, 04.10.2025, 11.10.2025 e 18.10.2025. Per contro, la Società ASD Città di Brugherio depositava, con memoria difensiva, Otto copie di distinte gara -già disputate- del Campionato U19 Lombardia Femminile nella Stagione Sportiva 2025/2026, con le seguenti date: 27.09.2025 (distinta n. 3297327). 11.10.2025 (distinta n. 3330683), 18.10.2025 (distinta n. 3358351), 25.10.2025 (distinta n. 3378269), 02.11.2025 (distinta n. 3407566), 08.11.2025 (distinta n. 3429378). 16.11.2025 (distinta n. 3459715) e 22.11.2025 (distinta n. 3486994) nelle quali risultava inserita la giovane calciatrice Valdesolo Francesca. Nel dettaglio le gare disputate dalla ASD Città di Brugherio ante 2 1.10.2025 -data della istanza ex art. 109 NOIF al Comitato Regionale Lombardia- sono state cinque di cui per due 20.09.2025 e 04.10.2025 non risultano allegate distinte di gara mentre lo sono per le altre tre 27.09.2025 /11.10.2025 /18.10.2025 ed anche per le cinque post 21.10.2025 e cioè 25.10.2025 / 02.11.2025 I 08.11.2025 /16.11.2025 e 22.11.2025. Dalla analisi delle otto distinte di gara, depositate dalla Società resistente, si evidenzia, una costanza di comportamento in una duplice ripetitività: la prima è l’assenza degli estremi del documento di identificazione della giovane calciatrice Valdesolo Francesca (mentre sono compilati i dati del documento di identificazione per la quasi totalità delle altre giovani calciatrici incluse nelle distinte ut supra) e la seconda è che, le distinte non recano, in fondo, la firma del dirigente accompagnatore ufficiale e del visto dell’arbitro. L’art. 61 NOIF dal titolo: “Adempimenti preliminari alla gara” al comma 1 così scrive: “Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC. unicamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciaton, del Capitano e del Vice Capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”. Orbene, le distinte allegate nel numero di Otto, fanno riferimento a gare già svolte e la presenza della giovane calciatrice Valdesolo Francesca appare oggettivamente dubbia vista la mancanza formale di prescrizioni, come previste dall’art. 61, comma 1, NOIF, quali: gli estremi del documento di identificazione -per la calciatrice Valdesolo Francesca- e la mancanza della firma a piè di pagina sia del dirigente accompagnatore ufficiale sia del visto dell’arbitro. Con queste evidenti carenze nelle distinte di gara, esse sono passibili di inefficacia probatoria con ciò risultando pacifico che la giovane calciatrice Valdesolo Francesca non è mai stata convocata, nel corso della Stagione Sportiva 20252026, dalla ASD Città di Brugherio per nessuna gara. Si ravvisa. ex art 89, comma 7, CGS la necessità di trasmettere gli atti alla Procura Federale per la valutazione in ordine alle modalità di compilazione, di produzione e di deposito delle distinte allegate dalla società ASD Città di Brugherio. In ragione della mancata convocazione, risulta anche assodato, ai sensi dell’art. 109 NOIF, che la calciatrice abbia maturato il “diritto alla decadenza del tesseramento per inattività, salvo che questa dipenda dalla omessa presentazione della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”. Su codesto punto, agli atti, risulta che il certificato medico d’idoneità della giovane calciatrice Valdesolo Francesca è scaduto il 22.08.2025. Non risulta provato che la società, con riferimento alla Stagione Sportiva 2025/2026, si sia effettivamente adoperata, secondo le prescrizioni di cui all’art 109, comma I, NOIF, chiedendo alla calciatrice, formalmente, e per due volte, la certificazione medica necessaria al suo utilizzo. Tra l’altro e ferma restando la mancata produzione in giudizio dei due formali inviti, la società neppure ha dimostrato, avendone l’obbligo, di aver contestato alla calciatrice “le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro Otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”. E, per come specificatamente previsto dall’art. 109, comma 4 NOIF, solo “le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice . Ecco che, in assenza della prova della sussistenza dei richiamati presupposti “inpeditivi dello svincolo”, (art. 109, commi 1 e 4, NOIF), di non aver convocato la calciatrice, nel corso della Stagione Sportiva 2025’2026 nelle gare ufficiali, costituisce prova solida e incontestabile dell’assoluta carenza di interesse da parte della società all’impiego della calciatrice, la quale, ha diritto ad ottenere lo svincolo per come richiesto. E’ indubbio che la società non abbia prodotto alcun documento attestante l’invito rivolto alla giovane calciatrice di presentare la certificazione medica, come pure la contestazione delle relative inadempienze tutto ciò, in aggiunta, alla mancata impugnazione delle circostanze relative alle assenze della giovane calciatrice nelle gare, dove apparentemente risultava inserita nelle distinte allegate agli atti, della Stagione Sportiva 2025/2026. Per quanto attiene ai presupposti della violazione dell’art 109, comma 3 e 5, NOIF, come chiesto da parte ricorrente nei confronti della ASD Città di Brugherio, occorre effettuare una disamina della documentazione versata in atti. Risulta che la Società aveva inoltrato pec il 22.10.2025 al Comitato Regionale Lombardia formulando una contestazione alla istanza di svincolo del 2 1.10.2025 con questo contenuto “ . . .comunichiamo che non riteniamo corretta la decadenza per i motivi ivi indicati in quanto la scrivente società ha comunicato, all’atleta e ai genitori, l’appartenenza alla propria squadra anche attraverso raccomandate, e l’atleta è stata inserita in distinta, come da allegati”. Gli allegati, a cui fa riferimento la pec, sono: 1) ASD Brugherio distinta 27.09.25 2) Convocazione 11.10.25 3) Convocazione 27.09.25 4) Valdesolo-raccomandata 22.10.25 e 5) Valdesolo-ricevuta raccomandate. Dalla analisi degli atti risulta formalmente documentato solo l’allegato I) -ASD Brugherio distinta 27.09.25- mentre sono mancanti i documenti corrispondenti agli allegati 2), 3), 4) e 5). Il contenuto dell’art 109, comma 3, NOIF prevede che “La società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e, per conoscenza, lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore /calciatrice” e il comma 5 che “L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice. . .“. Il tenore dell’art. 109. comma 3, NOIF è tassativo nel rispetto di due azioni congiunte: la prima, riguarda l’invio, tramite pec, dell’opposizione alla istanza di svincolo cx ari. 109 NOIF -azione avvenuta il 22.10.25 con pec da parte della Società al Comitato Regionale Lombardia- e la seconda, l’inoltro dell’opposizione, per conoscenza con lettera raccomandata ar. con avviso di ricevimento, al calciatore/calciatrice - azione che documentalmente non è stata provata da parte resistente (vedasi la mancanza degli allegati 4) ed 5). Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 109, commi 3 e 5, NOIF il fatto che, non risultando agli atti documenti e/o allegati della conoscenza, tramite raccomandata a.r. con avviso di ricevimento, dell’opposizione della Società alla giovane calciatrice Valdesolo Francesca, si perviene, ragionevolmente, nel considerare l’opposizione come non effettuata nei modi e termini come sopra descritti pertanto.., è considerata adesione alla richiesta della calciatrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando. accoglie il ricorso proposto dai sigg.ri Rita Mozzati e Massimiliano Valdesolo, n.q. di esercenti la potestà genitoriale su Francesca Valdesolo contro la società ASD Città di Brugherio e, per l’effetto, dichiara la decadenza del tesseramento, a far data dal 21 ottobre 2025, per inattività cx ari. 109 NOIF. Condanna la società ASD Città di Brugherio al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00). Trasmette gli atti alla Procura Federale. ai sensi dell’art 89. comma 7, CGS, per le valutazioni di competenza in ordine alle modalità di compilazione, di produzione e di deposito delle distinte di gara allegate dalla società ASD Città di Brugherio.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Alberto Cattaneo                                                     Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 22 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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