F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 279/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – F.C. Scandicci 1908 SSD A RL/A.S.D. Figline 1965

Decisione/0279/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0337/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Gino Scaccia - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società F.C. Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società A.S.D. Figline 1965 (945148) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ficini Federico (6878843), la seguente

DECISIONE

In data 20 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società FC Scandicci 1908 SSD ARL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Figline 1965, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ficini Federico. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 24 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 360,00 (trecentosessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 dicembre 2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Figline 1965 (945148) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ficini Federico (6878843) nella misura di euro 360,00 (trecentosessanta/00), in favore della società F.C. Scandicci 1908 SSD A RL (750407).

 

 Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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