F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 280/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. SS Romulea/Latina Calcio 1932 S.R.L.
Decisione/0280/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0339/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Gino Scaccia - Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. SS Romulea (95496) contro la società Latina Calcio 1932 S.R.L. (947503) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Morici Jacopo (2972106), la seguente
DECISIONE
In data 22 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. SS Romulea (954969) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la Latina Calcio 1932 S.R.L. (947503), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Morici Jacopo (2972106). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale Giovane di Serie, con validità per le stagioni sportive 2023/2024, è stato effettuato in data 5 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, quantificato in euro 2.640,00 (duemilaseicento quaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 05/12/2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Latina Calcio 1932 S.R.L. alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00), in favore della società A.S.D. SS Romulea.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
