F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 281/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – Scandicci 1908 SSD A RL/Cenaia 1969 S.C.
Decisione/0281/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0357/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società Cenaia 1969 S.C. (50350) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Zaccagnini Francesco (5294152), la seguente
DECISIONE
In data 22/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. CENAIA 1969 S.C., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore ZACCAGNINI FRANCESCO. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 21 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18/12/2025. All’udienza fissata il giorno 02/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. CENAIA 1969 S.C. alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
