F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 283/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – Scandicci 1908 SSD A RL/Pontebuggianese SSD A RL

Decisione/0283/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0361/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

 Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società Pontebuggianese SSD A RL (918965) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Martinelli Davide (4971367), la seguente

DECISIONE

In data 22/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S.S.D. PONTEBUGGIANESE SRL, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MARTINELLI DAVIDE. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 13 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018. Il premio è stato quantificato in euro 100,00 (cento/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18/12/2025. All’udienza fissata il giorno 02/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società S.S.D. PONTEBUGGIANESE SRL alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 100,00 (cento/00), in favore della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                     Stanislao Chimenti

 

 Depositato in data 2 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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