F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 287/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – V. Mazzola Siena SSD A RL/ASD Monteroni
Decisione/0287/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0372/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Gino Scaccia - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena SSD A RL (945140) contro la società ASD Monteroni (947535) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Borghi Federico (3775379), la seguente
DECISIONE
In data 27.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società V. Mazzola Siena SSD a rl (matricola n. 945140) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Monteroni (matricola 947535), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Federico BORGHI (matricola n. 3775379). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato nella stagione sportiva 2023/24 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive dalla 2003-2004 alla 2009-2010 senza soluzione di continuità. Il premio è stato quantificato in euro 140,00 (centoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 20 ottobre 2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Monteroni (matricola 947535), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Federico BORGHI (matricola n. 3775379) nella misura di euro 140,00 (centoquaranta/00), in favore della società V. Mazzola Siena SSD a rl (matricola n. 945140).
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
