F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 288/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD Liscate Calcio/ASD Rivoltana
Decisione/0288/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0373/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Liscate Calcio (953713) contro la società ASD Rivoltana (42760) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Busi Daniele (2504944), la seguente
DECISIONE
In data 23.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Liscate Calcio (matricola n. 953713) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rivoltana (matricola n. 42760), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Daniele BUSI (matricola n. 2504944). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale, è stato effettuato nella stagione sportiva 2023/24 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022. Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2 ottobre 2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- preso altresì atto che la reclamante ha indicato due diversi atti introduttivi, ma per contenuto oggettivo e soggettivi, sostanzialmente identici e idonei a instaurare un valido contraddittorio;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Rivoltana (matricola n. 42760), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Daniele BUSI (matricola n. 2504944) nella misura di euro 180,00 (centottanta/00), in favore della società ASD Liscate Calcio (matricola n. 953713).
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
