F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 295/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – A.S.D. Taverna Academy Montalto/SSD Nissa F.C. S.R.L.

Decisione/0295/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0384/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

 ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) contro la società SSD Nissa F.C. S.R.L. (952956) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pedicone Alessio (6796827), la seguente

DECISIONE

In data 29 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD TAVERNA MONTALTO ACADEMY ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSD NISSA FC SRL, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Alessio Pedicone. Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento a titolo di primo contratto da lavoro sportivo dilettante è stato effettuato in data 27 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 385,00 (trecentottantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17 dicembre 2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

 - esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SSD Nissa Fc Srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Alessio Pedicone nella misura di euro 385,00 (trecentottantacinque/00), in favore della società ASD Taverna Montalto Academy.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

 

 IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Gino Scaccia                                                           Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 2 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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