F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 296/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – A.S.D. Taverna Academy Montalto/A.S.D. Citta Di Aprigliano
Decisione/0296/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0386/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Gino Scaccia - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) contro la società A.S.D. Citta Di Aprigliano (68475) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pedicone Andrea Pio (5614250), la seguente
DECISIONE
In data 29 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD TAVERNA MONTALTO ACADEMY ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Città di Aprigliano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Andrea Pio Pedicone. Dalla documentazione in atti si evince come il tesseramento a titolo di primo contratto da lavoro sportivo dilettante è stato effettuato in data 23 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Il premio è stato quantificato in euro 150,00 (centocinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17 dicembre 2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Città di Aprigliano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Andrea Pio Pedicone nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore della società ASD Taverna Montalto Academy.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
