F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 300/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – A.S.D. Taverna Academy Montalto/A.C.D. Campora
Decisione/0300/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0390/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) contro la società A.C.D. Campora (610744) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Rua Alessandro (2741029), la seguente
DECISIONE
In data 29 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C.D. Campora (610744), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Rua Alessandro (2741029). Dalla documentazione depositata in atti si evince come la stipula del Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante, con validità per la stagione sportiva 2024/2025, è stato effettuato in data 28 agosto 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quantificato in euro 486,00 (quattrocentoottantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 17/12/2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.C.D. Campora alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 486,00 (quattrocentoottantasei/00), in favore della società A.S.D. Taverna Academy Montalto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marina Vajana Stanislao Chimenti
Depositato in data 2 febbraio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
