F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 303/TFN-SVE del 2 Febbraio 2026 (motivazioni) – ASD SC CSPR 94/US Gioiosa Jonica ASD

Decisione/0303/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0314/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

 ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SC CSPR 94 (610092) contro la società US Gioiosa Jonica ASD (945236) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori COMMISSO Aldo (6910091), CECERE Marco (2017423), SCRIVO Manuel (2145179), la seguente

DECISIONE

 In data 18 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SC CSPR 94 (610092) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società US Gioiosa Jonica ASD (945236), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Commisso Aldo (6910091), Cecere Marco (2017423) e Scrivo Manuel (2145179). Preliminarmente, questo Tribunale ritiene il suddetto ricorso ammissibile, seppur cumulativo in quanto riguarda ulteriori tre calciatori. Ciò in conformità alla giurisprudenza pregressa e ai principi enunciati in materia dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (vedi Decisione n. 50 de 2022). Infatti, nel caso di specie v’è identità di soggetti della controversia e l’odierna decisione è fondata su una identica questione di diritto comune ai tre calciatori e rivolta alla medesima società, relativa alla debenza del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F. Dalla documentazione depositata in atti si evince quanto segue: per il calciatore Commisso Aldo la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato nella stagione sportiva 2023/2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023, quantificato in euro 275,00 (duecentosettantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025; per il calciatore Cecere Marco la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2024/2025, è stato effettuato in data 10 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 20105/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, quantificato in euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025; per il calciatore Scrivo Manuel la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2024/2025, è stato effettuato in data 8 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 e 2022/2023, quantificato in euro 211,00 (duecentoundici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 06/09/2025. All’udienza fissata il giorno 2 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cittanova Calcio alla corresponsione del premio di formazione tecnica in favore della ASD SC CSPR 94 per i calciatori Commisso Aldo nella misura di euro 275,00 (duecentosettantacinque/00), Cecere Marco nella misura di euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00) e Scrivo Manuel nella misura di euro 211,00 (duecentoundici/00).

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 2 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it