C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BRACELLI CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO FABIO FINO AL 22/01/2025, A CARICO DELL’ALLENATORE CASSIO SIMONE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSENZO GIORGIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DURASTANTE LUCA, FERRO RICCARDO E LAURENZI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024 (Gara: BRACELLI CLUB A R.L. – C.C.C.P. 1987 del 12/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BRACELLI CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI MARCO FABIO FINO AL 22/01/2025, A CARICO DELL’ALLENATORE CASSIO SIMONE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSENZO GIORGIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DURASTANTE LUCA, FERRO RICCARDO E LAURENZI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024 (Gara: BRACELLI CLUB A R.L. – C.C.C.P. 1987 del 12/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo pubblicata con delibera il 16/10/2024 sul C.U. n.59 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara BRACELLI CLUB A R.L. – C.C.C.P. 1987 DEL 12/10/2024 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1-, in ordine alle seguenti sanzioni: squalifica fino al 22/01/2025 all’allenatore DI MARCO FABIO “Per essere entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale . Al termine della gara persisteva nel comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso. (Art. 36 comma 2 lett.a) “. squalifica per quattro gare effettive all’allenatore CASSIO SIMONE “Espulso per essere entrato sul terreno di gioco e aver rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose (Art.36 comma 1 lett.a)“. squalifica per sei gare effettive al giocatore MASSENZIO GIORGIO “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive e minacciose, che reiterava da fuori il recinto di gioco (Art. 36 comma 1 lett. A) (r. AA2).” squalifica per quattro gare effettive al giocatore DURASTANTE LUCA “Calciatore in panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale. (Art. 36 comma 1 lett.a)”. squalifica per quattro gare effettive al giocatore FERRO RICCARDO “Per aver rivolto espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale (Art. 36 comma 1 l.a)”. squalifica per quattro gare effettive al giocatore LAURENZI ALESSIO “Al termine della gara rivolgeva espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale (Art. 36 comma 1 l.a) ( r. AA2)”. A tal riguardo, la reclamante chiedeva l’annullamento delle suindicate sanzioni ovvero la loro riduzione in misura meno afflittiva. A fondamento delle proprie richieste, la reclamante deduceva che la competizione in parola sarebbe stata caratterizzata da un clima piuttosto teso, dovuto ad accese contestazioni e richieste di spiegazioni avanzate dall’allenatore Di Marco, dai sanzionati giocatori e componenti della panchina della squadra, rispetto ad alcune decisioni arbitrali ritenute non condivisibili dai medesimi – senza, tuttavia, proferire offese e/o minacce. La reclamante eccepiva, inoltre, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto alle contestazioni mosse nei riguardi dei soggetti sanzionati – con particolare riferimento all’allenatore Di Marco – evidenziando, peraltro, come i fatti accaduti nel corso della competizione, invero, fossero meritevoli di ridimensionamento rispetto alla loro prospettazione riportata nel referto arbitrale. La reclamante presentava richiesta di audizione. Alla riunione del giorno 31 ottobre del 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esamina il reclamo in epigrafe. Erano presenti l’amministratore unico della società reclamante, sig. Andrea Frateiacci e l’allenatore sig. Fabio Di Marco. Il sig. Frateiacci si riportava integralmente al reclamo presentato, sottolineando come la società si fosse sempre contraddistinta per disciplina e lealtà, tanto da aver vinto diverse coppe disciplina. Il sig. Di Marco evidenziava di aver accompagnato gli arbitri nello spogliatoio arbitrali, per proteggerli ed evitare frasi e comportamenti minacciosi, ritenendo che sin dall’inizio l’arbitro sembrava aver assunto un atteggiamento ostile nei riguardi della odierna reclamante, e ribadendo la sproporzione della sanzione irrogata al medesimo. Pertanto, lo stesso chiedeva l’accoglimento del reclamo, con riduzione di tutte le sanzioni, deducendo asserite incongruenze nel referto arbitrale. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, da cui risultava che: con riferimento all’allenatore e dirigente Di Marco, lo stesso, a seguito di una decisione arbitrale, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e insultava la terna arbitrale con frasi quali “ma che cazzo state facendo ! Merde! Figli di puttana! Vi ammazziamo! Guardate dove state! Lo avete capito? Figli di puttana!” Lo stesso, al termine della partita, si avvicinava nuovamente e, mentre la terna arbitrale raggiungeva gli spogliatoi, continuava a protestare affermando, tra l’altro, che avrebbe chiamato la federazione, di aver ricevuto minacce dalla terna arbitrale. Con riferimento all’allenatore Cassio Simone, dopo una decisione della terna arbitrale, a gioco fermo, entrava sul tdg insultando la terna arbitrale con frasi quali “Figli di puttana! Merde! Oggi non uscite con le gambe vostre! Ve lo giuro, merde! Figli di puttana! “e doveva intervenire un dirigente della società ospitante per condurlo fuori dal tdg. Con riferimento al giocatore Giorgio Massenzio, ammonito per proteste, risulta essersi avvicinato all’arbitro n. 2 proferendo nei suoi riguardi frasi quali “stai zitto! Che cazzo vuoi stupido! Stai zitto!” e alla notifica dell’espulsione lo minacciava dicendo “non sai in che campo stai, comincia a chiamare l’ambulanza che da qui non esci.” e per tutta la durata della gara continuava a minacciarlo. Con riferimento al giocatore Ferro Riccardo, a seguito della sua espulsione, minacciava l’arbitro con frasi quali “Vi ammazziamo, figli di puttana.” E ancora “ah merde! Figli di puttana! Guardate dove state, oggi non uscite! Guardate che state a fa’, figli di puttana! Vi ammazziamo!” avvicinandosi minacciosamente all’arbitro finché non veniva condotto fuori da un dirigente della squadra ospitante. Con riferimento al giocatore Laurenzi Alessio, al termine della gara si avvicinava all’arbitro proferendo frasi quali “non avete capito un cazzo, ci avete rovinato una partita teste di cazzo, vi ammazziamo. “ Con riferimento al giocatore Durastante Luca, che era in panchina, a seguito di una decisione arbitrale, a gioco fermo, entrava in campo e insultava l’arbitro con frasi quali “Ma che cazzo avete fatto? Voi non avete capito dove state! Oggi vi ammazziamo. Vi uccidiamo! Pezzi di merda! Figli di puttana! Vi uccidiamo, cazzo!”, per poi avvicinarsi minacciosamente all’arbitro, sino a quando non interveniva un dirigente della società ospitante per condurlo fuori dal tdg. Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che appresso si rappresentano. Preliminarmente, con riferimento alla sanzione irrogata all’allenatore in seconda, Cassio Simone, il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 137 c. 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, a tenore del quale non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o la squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Con riferimento alla sanzione irrogata all’allenatore Fabio Di Marco, atteso il valore di prova privilegiata del referto arbitrale ex art. 61 CGS, le condotte imputate al medesimo risultano provate. Le stesse, inoltre, costituiscono inequivocabilmente condotte ingiuriose ed irriguardose nei riguardi degli ufficiali di gara, di cui all’art. 36 CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, la norma di riferimento risulta essere l’art. 36 c.1 lett. b), a tenore del quale ai calciatori e ai tecnici responsabili delle suddette infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato. Pertanto, ad avviso del Collegio, la sanzione da irrogarsi nei riguardi dell’allenatore Di Marco deve essere ridotta in misura meno afflittiva ed essere rideterminata in 5 giornate, in considerazione delle condotte reiterate e del principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti contestati. Analogamente, ritiene il Collegio che la sanzione della squalifica per quattro giornate, irrogata ai calciatori Durastante Luca, Ferro Riccardo e Laurenzi Alessio, risulti congrua in ossequio alle previsioni di cui al su citato articolo 36 c.1 lett. a) del CGS, mentre la sanzione irrogata al calciatore Massenzio Giorgio deve essere rideterminata in misura meno afflittiva, con squalifica di cinque giornate (quattro giornate di squalifica previste dall’art. 36 c. 1 lett. a), cui deve sommarsi una giornata di squalifica, essendo lo stesso giocatore espulso). Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Cassio Simone, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Di Marco Fabio a 5 gare e la squalifica a carico del calciatore Massenzo Giorgio a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it