C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CX ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MURATORE LUCA FINO AL 17/01/2025, A CARICO DEL DIRIGENTE GIORGIETTI GIUSEPPE FINO AL 17/12/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE IMMORDINO ALESSIO FINO AL 15/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CUONZO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.98 C5 DEL 13/11/2024 (Gara: CX ROMA – SAN LUCA FUTSAL del 8/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CX ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MURATORE LUCA FINO AL 17/01/2025, A CARICO DEL DIRIGENTE GIORGIETTI GIUSEPPE FINO AL 17/12/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE IMMORDINO ALESSIO FINO AL 15/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CUONZO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.98 C5 DEL 13/11/2024 (Gara: CX ROMA – SAN LUCA FUTSAL del 8/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società CX Roma ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe. Sostiene la reclamante che i fatti riportati nel referto di gara e che avevano portato alla sospensione dell’incontro al termine del primo tempo di gioco, non sarebbero avvenuti nei modi e nei termini riferiti e che non vi sarebbero state le condizioni per il provvedimento di sospensione adottato dal direttore di gara. Va preliminarmente rilevato che il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gare è inferiore al minimo reclamabile ed è quindi inammissibile. Per quanto attiene alle altre censure si deve osservare che la prova televisiva prodotta non è ammissibile in quanto non ci si trova nelle ipotesi di scambio di persona protagonista di gesti di violenza nei confronti del direttore di gara né nelle altre ipotesi previste puntualmente nel codice di giustizia sportivo. Ciò posto le valutazioni espresse dalla reclamante non possono trovare ingresso in questa sede in quanto in totale contrasto con quanto dettagliatamente riportato nel referto di gara, che assume valore di prova privilegiata secondo quanto riportato dal regolamento. Le sanzioni irrogate in primo grado sono peraltro pienamente congrue rispetto agli occorsi e non meritano alcuna rivisitazione in questa sede, in carenza di alcun elemento che possa portare ad una attenuazione od all’applicazione di attenuanti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

 

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