C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOLLI VALERIO FINO AL 18/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: VALMONTONE 1921 – TOR SAPIENZA S.R.L. del 9/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LOLLI VALERIO FINO AL 18/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: VALMONTONE 1921 – TOR SAPIENZA S.R.L. del 9/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Valmontone 1921 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato all’allenatore Lolli Valerio la squalifica fino al 18-4-2025 ed alla società l’ammenda di euro 800,00. La reclamante nel gravame e nell’audizione resa dal tesserato squalificato, deduce l’eccessività delle sanzioni irrogate in quanto l’espulsione del tesserato sarebbe stata frutto di un equivoco e, comunque, non vi sarebbe stata particolare animosità e virulenza nella protesta dell’allenatore Lolli, mentre le intemperanze messe in asso dai propri sostenitori e da dirigenti non iscritti in distinta non hanno mai messo concretamente in pericolo l’incolumità del direttore di gara. Il reclamo è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione. Le espressioni riferite all’allenatore Lolli ed il suo comportamento trovano puntuale riscontro nel referto di gara e sono state correttamente riportate dal Giudice in motivazione, così come è stato evidenziato il grave comportamento dei sostenitori e di un dirigente non iscritto in distinta, ciò non di meno le sanzioni irrogate, pur considerando che ci si trovava in una gara di settore giovanile, in cui dovrebbero prevalere quegli elementi di sportività e lealtà necessari per la corretta formazione dei giovani atleti, appaiono eccessive, anche in considerazione degli elementi difensivi portati dalla reclamante, soprattutto in riferimento all’assenza di comportamenti violenti o di tentata violenza nei confronti dell’Arbitro. Le sanzioni comminate possono essere quindi rideterminate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 500,00 e la squalifica a carico dell’allenatore Lolli Valerio a 8 gare. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it