C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 213 del 10/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RUBINO LUCA FINO AL 31/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024 (Gara: UNIPOMEZIA 1938 – W3 MACCARESE del 27/11/2024 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RUBINO LUCA FINO AL 31/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024 (Gara: UNIPOMEZIA 1938 – W3 MACCARESE del 27/11/2024 – Coppa Italia Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
La società Unipomezia 1938 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l’inibizione a carico del dirigente Luca Rubino, sino al 31/01/2025 per aver tenuto una condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro durante l’intervallo della gara in oggetto. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Rubino ricoprisse la carica di allenatore e non di dirigente all’interno della stessa società e conseguentemente riteneva che dovesse applicarsi il comma 1 e non 2 dell’art. 36 c.g.s. secondo poi, evidenziava che il referto arbitrale fosse generico in palese violazione del diritto di difesa e pertanto, alla luce di ciò, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi in presenza in data 19/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo. Dalla lettura della distinta di gara Unipomezia 1938 – W3 Maccarese valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, il Sig. Luca Rubino è identificato come allenatore in seconda e non come dirigente della società Unipomezia 1938. Accertato che quindi il Rubino risulta essere allenatore e non dirigente, conseguentemente, la norma da prendere in considerazione è il secondo e non primo comma dell’art. 36 c.g.s.. Detto ciò, appurato che effettivamente il Rubino ha proferito espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro durante l’intervallo della gara, l’entità della squalifica può, comunque, essere ridotta in relazione all’effettivo disvalore dalla condotta posta in essere dallo stesso e per parametrarla a fattispecie analoghe. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell’allenatore Rubino Luca nella squalifica fino al 23/12/2024. Il contributo va restituito.
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