C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 17/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAOLO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRI LUCA FINO AL 13/11/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: CISTERNA CALCIO – S.PAOLO OSTIENSE del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.PAOLO OSTIENSE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRI LUCA FINO AL 13/11/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024 (Gara: CISTERNA CALCIO – S.PAOLO OSTIENSE del 2/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società San Paolo Ostiense ha impugnato il provvedimento di squalifica sino al 13-11-2026. Il Giudice Sportivo, in motivazione, evidenziava come il calciatore, nell’ambito di una protesta, avesse volontariamente attinto l’Arbitro con uno sputo che lo colpiva ad un ginocchio. La reclamante deduce che il calciatore non aveva messo in atto alcuna protesta scomposta, il gioco, dopo la segnatura di una rete era regolarmente ripreso ed il giovane atleta, probabilmente, nello sputare al suolo aveva inavvertitamente attinto l’Arbitro; all’esito dell’espulsione si era scusato e le stesse scuse aveva ripetuto al termine della gara nello spogliatoio arbitrale alla presenza del direttore di gara e dei dirigenti. La Corte, stante l’obiettiva afflittività della sanzione e la presenza di alcune discrepanze tra la motivazione e la descrizione dei fatti risultante dal referto, convocava a chiarimenti l’Arbitro. Questi precisava che, dopo aver ripreso il gioco e non essendo in atto alcuna protesta da parte del calciatore o di altri, correndo aveva sentito una sensazione di umido al ginocchio, aveva posto attenzione all’articolazione ed aveva visto una sbavatura di saliva, si era quindi girato in direzione del presumibile lancio dello sputo ed aveva visto il calciatore Petri che lo guardava, senza peraltro dire nulla, lo aveva quindi espulso ritenendo il gesto volontario. Dalla descrizione dell’episodio la volontarietà del gesto addebitato al calciatore non appare provata. In effetti militano in senso contrario all’affermazione del dolo sia l’assoluta assenza, in quel momento, di proteste da parte del calciatore, sia l’assenza di qualsiasi espressione, minacciosa od ingiuriosa, prima, durante e immediatamente dopo l’episodio. Non solo ma il gesto non era destinato ad essere percepito dal direttore di gara, che non era di fronte al calciatore ma di lato, ed è stato rilevato solo casualmente, in quanto la sensazione di umido sarebbe potuta facilmente sfuggire od essere minimizzata dal destinatario. Il fatto, che il calciatore si trovasse a breve distanza e che lo sputo sia stato diretto dall’alto verso il basso, conferma l’ipotesi di un gesto colposamente incauto ma non volontario. Dalla modifica della contestazione, quanto all’elemento soggettivo della violazione, discende la considerazione che non si è trattato di condotta violenta, per la quale era stata applicata la sanzione edittale, ma di un gesto irriguardoso per il quale va applicata la sanzione determinata in dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Petri Luca al 31/01/2025. Il contributo va restituito.

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