C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 17/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CERTOSA A.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO VALERIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024 (Gara: ROMA 7.0 ACADEMY – CERTOSA A.R.L. del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CERTOSA A.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO VALERIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.90 SGS DEL 28/11/2024 (Gara: ROMA 7.0 ACADEMY – CERTOSA A.R.L. del 24/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Certosa impugnava la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica per sei gare a carico del calciatore Valerio Di Stefano. Nelle motivazioni il Giudice, a sostegno della decisione, imputava al calciatore di aver lanciato uno sputo sulla soglia dello spogliatoio arbitrale. La reclamante ha dedotto che, in primo luogo, non si era trattato di uno sputo ma di un getto di acqua utilizzata dall’atleta al termine della gara per sciacquarsi la bocca, considerando anche che il campo di gioco è in terra battuta, in secondo luogo il calciatore non sapeva nemmeno che lo spogliatoio in questione fosse quello arbitrale in quanto la gara si era giocata in campo avverso ed in un impianto che non conosceva. La Corte, non essendo chiaro se lo sputo fosse stato diretto a terra in presenza della direttrice di gara, la convocava per chiarimenti. In quella sede l’Arbitro precisava che il gesto del calciatore era stato certamente volontario e diretto verso la soglia dello spogliatoio in quel momento chiuso. Sulla porta vi era apposta la targa che lo identificava chiaramente come lo spogliatoio arbitrale ma precisava che, al momento del gesto, lei seguiva a distanza di un metro il calciatore che non si è accorto della sua presenza. Ha, infine, precisato di non aver visto il calciatore dissetarsi o sciacquarsi la bocca ma la fontanella era in tutt’altro luogo nella zona degli spogliatoi rispetto agli occorsi. Ciò posto l’episodio viene ad essere ridimensionato nella sua gravità, il gesto resta sicuramente gravemente oltraggioso ma non era destinato ad essere percepito dal destinatario, apparendo più un gesto di animosa protesta rivolto all’istituzione non finalizzato ad essere percepito dal direttore di gara. Pur nella gravità del fatto la sanzione irrogata appare eccessiva in quanto il fatto non era idoneo ad instillare nel destinatario una reazione di sdegno e di avvilimento, oltre che di concreto spregio e dileggio, che avrebbe causato se rivolta consapevolmente alla presenza della direttrice di gara. La sanzione va quindi ridimensionata nel minimo edittale come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Valerio a 4 gare. Il contributo va restituito.

 

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