C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FORMIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: PONTINIA – CITTA DI FORMIA CALCIO del 17/11/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI FORMIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: PONTINIA – CITTA DI FORMIA CALCIO del 17/11/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Città dI Formia Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva disposto l’effettuazione della gara non disputata per decisione arbitrale. In particolare, il direttore di gara non aveva dato inizio alla gara in quanto, entro il tempo di attesa di 30 minuti, la società di casa non aveva provveduto a regolarizzare l’altezza di una porta del campo di gioco, risultata, a seguito di riserva scritta presentata dalla società reclamante, inferiore alla misura minima. Nel referto l’Arbitro aveva aggiunto di aver provveduto alla verifica dell’altezza delle due porte, dopo la decorrenza del tempo concesso per la regolarizzazione, pari al tempo di attesa, ma di aver trovato che una delle due porte era stata regolarizzata, mentre l’altra era ancora inferiore al limite minimo di tolleranza consentito, inoltre nei pressi di detta porta il terreno di gioco risultava non livellato. Aveva quindi comunicato la sua decisione alle due squadre ed effettuato il riconoscimento delle due squadre abbandonando poi l’impianto di gioco. Il Giudice Sportivo aveva rilevato come, nella fattispecie, non potesse applicarsi la disposizione relativa al tempo di attesa, fissato per le gare della categoria eccellenza in 30 minuti con apposita disposizione del competente Comitato Regionale, ma dovesse farsi riferimento al tempo di gara di 45 minuti e quindi la decisione del direttore di gara di non far disputare la gara prima della decorrenza di un tempo di gioco non era stata corretta, rilevava poi che l’Arbitro aveva errato anche nell’effettuare il riconoscimento delle squadre solo dopo aver deciso di non far disputare l’incontro, mentre tale incombente andava effettuato prioritariamente, prima di effettuare il primo controllo di regolarità dell’impianto di gioco a seguito della riserva scritta. Aveva quindi accolto il reclamo presentato dalla società Pontinia, volto a consentire l’effettuazione della gara, e respinto quello della società Città di Formia Calcio, che tendeva, invece, ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’antagonista. Contro le motivazioni della descritta decisione si grava la società reclamante assumendo che, nella specie, doveva darsi applicazione al tempo di attesa, previsto in 30’ minuti, e quindi la decisione dell’Arbitro era stata corretta. Assume, più specificamente, che il regolamento non prevede una determinazione diversa tra il tempo di attesa ed altre fattispecie, pur normate, nelle quali si deve attendere per dare inizio o proseguire la gara, e che, una volta che il comitato regionale ha fissato il tempo di attesa in termini più brevi, motivando tale scelta con il susseguirsi di più gare sullo stesso impianto di gioco, tale determinazione deve essere necessariamente riferita a tutte le fattispecie in cui una gara non possa essere iniziata all’orario fissato o debba essere interrotta nel corso di svolgimento. Aggiunge poi che, in ogni caso, il tempo di gioco viene assunto a parametro massimo per la regolarizzazione del terreno di gioco, potendo il direttore di gara fissare un tempo minore ritenuto congruo per effettuare le necessarie opere, essendo riservato al suo insindacabile giudizio la possibilità di regolarizzare il terreno di gioco entro termini ragionevoli e compatibili con la possibilità di portare a termine la gara. Rileva infine come la circostanza del tardivo riconoscimento dei calciatori non abbia avuto alcuna influenza sulla regolarità delle procedure seguite dall’Arbitro, a fronte della presentazione della riserva scritta motivata prima dell’inizio della gara. Il reclamo, pur ampiamente motivato, è infondato. Nella specie non può che rimanere ferma la distinzione tra tempo di attesa e tempo di gioco, essendo la prima una specificazione della seconda, riferita a fattispecie normate e che costituiscono un numero chiuso. Il tempo di gioco è quello riferito alla durata cronologica di un tempo della gara, che varia tra le diverse categorie, ed è fisso e determinato dal regolamento della competizione su tutto il territorio nazionale, derivante la sua regolamentazione dalle NOIF per ciascun campionato e categoria. Il tempo di attesa, solo di norma è parificato al tempo di gioco, ma è ammessa deroga da parte di ciascun comitato o divisione, secondo le specifiche esigenze organizzative territoriali. Nel caso che ci occupa, il comitato regionale Lazio con apposita disposizione, riportata sul comunicato ufficiale n. 33 del 29-8-2024, ha deliberato la contrazione del tempo di attesa, rispetto al tempo di gara, graduandolo per le diverse categorie dei campionati, motivato con la disputa di più gare, in rapida successione, sullo stesso impianto sportivo. Ritiene la Corte, in totale aderenza a quanto già esposto dal Giudice di prime cura, che tale deroga non possa estendersi alle fattispecie di ritardo nell’inizio della gara o nella sospensione della stessa, previste nel regolamento. Tale considerazione sorge da due ordini di ragioni. La prima risiede nella assoluta puntualità della disposizione contenuta nel citato comunicato ufficiale. Il deliberato si riferisce esclusivamente al tempo di attesa che non può che essere testualmente considerato come il tempo che viene concesso alle società ritardatarie per essere pronte a disputare la gara agli ordini dell’Arbitro. Le numerose altre fattispecie, che possono determinare un ritardo nell’inizio della gara e che costituiscono un numero potenzialmente aperto ed illimitato, debbono essere considerate come estranee al concetto di tempo di attesa e debbono venire a cessare, di norma, entro un tempo di gioco, sempre che il direttore di gara non verifichi che in tale periodo moratorio non sia fisicamente possibile rimuovere l’ostacolo all’inizio od alla prosecuzione della gara. Le fattispecie tipiche, normate nel regolamento, sono quelle dell’impraticabilità del terreno di gioco o della irregolarità dello stesso, ma storicamente si sono verificate fattispecie assolutamente imprevedibili, dal black out elettrico all’atterraggio di un elicottero di soccorso, tanto per citarne alcune, che hanno determinato la necessità di fissare un tempo congruo per rimuovere l’ostacolo al regolare svolgimento della gara. La fattispecie che ci occupa è normata dal regolamento del gioco che assegna all’Arbitro la discrezionalità nella fissazione di un tempo congruo per la regolarizzazione del terreno di gioco che non potrà superare un tempo di gioco. Nel caso, quindi, l’unico riferimento regolamentare è quello ad un tempo di gioco che nella specie è di 45’ minuti. La gara era programmata alle ore 14,30 e, quindi, il tempo massimo concesso per la regolarizzazione era fissato per le ore 15,15. Trattandosi di sistemazione di entrambi le porte, di altezza inferiore al minimo consentito, m. 2,42 con la tolleranza di 2 cm rispetto alla misura fissata di m. 2,44, si trattava di un intervento di notevole entità, per il quale sarebbe stato logico fissare il termine massimo concesso dal regolamento per la regolarizzazione. La discrezionalità che il regolamento concede al direttore di gara non può trasformarsi in arbitrarietà, sganciata da qualsiasi norma regolamentare e del buon senso, e non si comprende perché l’Arbitro abbia deciso, ad libitum, e senza alcuna spiegazione logica di contrarre il tempo a 30 minuti, anzi a ben vedere 34 minuti. Orbene, come unico punto di sicuro giudizio, si deve considerare che nel tempo concesso una porta era stata sistemata e si stava operando per la sistemazione della seconda, del resto il direttore di gara precisa che, a quel punto, la porta presentava al centro la misura di m. 2,43 mentre ai lati di m. 2,40. Come si vede si trattava di abbassare ai lati il terreno di gioco di soli ulteriori 2 cm., per raggiungere il limite di tolleranza che era già stato conseguito al centro; non solo ma l’Arbitro conferma che per la prima porta il terreno di gioco, dopo lo scavo per abbassarlo e rendere la porta regolare, era stato livellato sufficientemente e quindi la porta doveva considerarsi regolare, mentre nella seconda porta tale intervento non era stato ancora compiuto, o completato, ed il terreno presentava ancora di dislivelli. Nei restanti minuti quindi si darebbero dovuti scavare solo ai lati della porta due centimetri di terreno e poi livellare il terreno di gioco nei pressi, operazione logicamente non impossibile, stante il risultato già ottenuto con la prima porta, nei restanti undici minuti a disposizione. Il comportamento dell’Arbitro, svincolato da qualsiasi spiegazione logica sul punto, appare totalmente avulso dalla ratio della previsione regolamentare che vuole consentire, sino a quando possibile, l’effettuazione delle gare e non la loro conclusione “a tavolino”, assegnando sino ad un tempo di gioco per la regolarizzazione. Né può condividersi la minimizzazione, fatta dalla reclamante, della circostanza che il riconoscimento dei calciatori sia avvenuto dopo la decisione di non effettuare la gara e non all’inizio, prima di procedere alla verifica. Infatti, la presentazione della riserva scritta da parte di una delle due squadre prima dell’inizio della gara, presuppone che tale incombente venga effettuato con le due squadre identificate e pronte a scendere in campo in quanto, nel caso la verifica dia un esito di conformità del terreno di gioco alle misure regolamentari, si darebbe alle due squadre surrettiziamente un tempo maggiore e non consentito dal regolamento, per modificare le liste di gara e per far arrivare calciatori ritardatari; non solo ma l’Arbitro riferisce che alle operazioni di messa a norma del campo hanno partecipato dirigenti e calciatori da lui non previamente identificati, circostanza assolutamente non conforme alla regola che vuole che tutti i protagonisti presenti sul terreno di gioco vengano previamente identificati dall’Arbitro. In conclusione, la decisione impugnata appare corretta in punto di fatto e di diritto e va confermata. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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