C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BASTOGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS GIORDANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 21/11/2024 (Gara: BASTOGI – ALISEI S.S.D. S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BASTOGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS GIORDANO PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 21/11/2024 (Gara: BASTOGI – ALISEI S.S.D. S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

Con rituale reclamo, la società Bastogi ha impugnato la squalifica a nove giornate di gara a carico del proprio calciatore Giordano De Angelis, sostenendo che lo stesso non toccava l’arbitro limitandosi a protestare e allegando un video a supporto. Chiedeva, quindi, una riduzione della squalifica, ribadendo tale richiesta nella memoria integrativa. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Il calciatore, infatti, spingeva l’arbitro e, a seguito del provvedimento disciplinare, lo ingiuriava e minacciava. A riguardo, si rileva come è precluso a questa Corte l’esame del video allegato dalla reclamante, atteso che la fattispecie non rientra nella casistica che lo ammette, quali i casi di violenza. Il comportamento del calciatore, infatti, rientra nell’applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S. come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: (…) b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Tuttavia, la sanzione irrogata deve essere leggermente ridotta poiché la condotta del calciatore è stata tenuta in un unico contesto fattuale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Angelis Giordano a 8 gare. Il contributo va restituito.

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