C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARNARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRESCIANI DANIELE FINO AL 7/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GESUALE FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: TERRA DI CICERONE – ARNARA del 1/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ARNARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRESCIANI DANIELE FINO AL 7/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GESUALE FRANCESCO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: TERRA DI CICERONE – ARNARA del 1/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
Con rituale reclamo, la società Arnara ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri tesserati non avevano compiuto le condotte loro ascritte. In particolare, negava che all’arbitro fosse stato impedito di rientrare negli spogliatoi e deduceva che il dirigente Daniele Bresciani avesse solo chiesto spiegazioni e il calciatore Francesco Gesuale avesse solo richiamato l’attenzione dell’arbitro con due dita, senza spingerlo. Chiedeva, quindi, l’annullamento o la riduzione delle sanzioni anche alla luce di un comportamento arrogante del direttore di gara. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risultano accuratamente descritte le condotte dei tesserati della società Arnara. Veniva infatti impedito all’arbitro di uscire dal terreno di gioco da numerosi componenti della squadra della reclamante per alcuni minuti e, in particolare, il calciatore Francesco Gesuale lo spingeva facendolo arretrare mentre il dirigente Daniele Bresciani teneva una condotta irriguardosa contribuendo a tenere il direttore di gara in campo e poi seguendolo sino agli spogliatoi venendo faccia a faccia con lo stesso. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e può essere confermata anche la misura sia delle sanzioni irrogate ai tesserati ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. a) C.G.S. sia dell’ammenda comminata alla società. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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