C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 24/01/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELVERDE CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NENCI CHRISTIAN PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 SGS DEL 19/12/2024 (Gara: TIRRENO SANSA – CASTELVERDE CALCIO ARL del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELVERDE CALCIO ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NENCI CHRISTIAN PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 SGS DEL 19/12/2024 (Gara: TIRRENO SANSA – CASTELVERDE CALCIO ARL del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025
Con rituale reclamo, la società Castelverde Calcio ha impugnato la sanzione della squalifica di 8 gare a carico del calciatore Christian Nenci chiedendo il suo annullamento in quanto non riportata nel rapportino di fine gara. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante. Egli, infatti, al 13’ del secondo tempo, durante una protesta, colpiva il direttore di gara con una pallonata senza arrecargli dolore e, dopo l’espulsione, lo ingiuriava. La gara poi proseguiva regolarmente sino alla conclusione. L’arbitro nel referto, inoltre, riferisce di aver erroneamente indicato nel rapportino il sig. Nenci come ammonito. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e la misura della squalifica irrogata al tesserato della reclamante. Si deve, tuttavia, in questa sede stigmatizzare la condotta processuale della società Castelverde Calcio che ha introdotto un gravame che risulta del tutto inconsistente anche a soggetti inconsapevoli delle regole di diritto. La sanzione per cui si discute, infatti, deriva da un’espulsione comminata in campo durante lo svolgimento della gara: tutti i presenti quindi hanno avuto contezza degli eventi avvenuti. Ritenere che tali fatti, cui si è assistito direttamente, non debbano essere sanzionati perché il direttore di gara ha indicato nel rapportino il calciatore come ammonito e non come espulso è evidentemente fallace e presentare un reclamo su tale base ha come effetto solo l’aggravamento degli Organi di Giustizia Sportiva, costretti a decidere gravami palesemente infondati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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