C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DE LUCA RAFFAELE (CORCHIANO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 05/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.26 LND DEL 5/12/2024 (Gara: CORCHIANO – CELLERE del 30/11/2024 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DE LUCA RAFFAELE (CORCHIANO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 05/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.26 LND DEL 5/12/2024 (Gara: CORCHIANO – CELLERE del 30/11/2024 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini il calciatore De Luca Raffaele, tesserato per la società Corchiano, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che gli aveva comminato la squalifica fino al 5-12-2029 con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della F.I.G.C.. Il Giudice Sportivo rilevava come nei minuti di recupero della gara in epigrafe, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Cellere, che fissava il risultato sul 3 a 2 in favore di questa, il portiere della società Corchiano aveva inscenato una veemente protesta nei confronti del direttore di gara a cui aveva rivolto insulti, l’Arbitro aveva quindi mostrato il cartellino rosso ma in quel frangente il calciatore De Luca lo aveva colpito con forte pugno all’avambraccio sinistro facendogli volare di mano il cartellino. Il direttore di gara, a quel punto, aveva deciso di sospendere l’incontro. Si era quindi recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Carlo di Nancy ove gli era stata riscontrata una infrazione del capitello radiale sinistro con prognosi di 30 giorni s.c.. Nel reclamo il calciatore deduce di aver effettivamente colpito l’Arbitro con una manata all’avambraccio destro, vicino al polso, facendogli cadere di mano il cartellino rosso che mostrava al compagno di squadra. Ritiene impossibile che un tale gesto possa aver causato conseguenze così gravi, sia per le modalità che per l’intensità, ed al fine di dimostrare quanto dedotto produce diverse testimonianze che confermano la dinamica da lui esposta. Conclude chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata con riferimento all’elemento soggettivo del suo comportamento che, per le modalità con cui si è concretizzato, non era volto a provocare lesioni ed non era connotato da violenza, dovendosi considerare piuttosto un gesto di accesa protesta. La Corte, come è prassi nel caso di sanzioni elevate, convocava il direttore di gara che rendeva una dichiarazione circostanziata, lucida e pienamente credibile. L’Arbitro riferiva innanzitutto di essere stato colpito al braccio sinistro e non destro e spiegava che, come fanno del resto molti colleghi, il cartellino rosso viene messo in una tasca diversa da quella in cui viene invece messo il cartellino giallo, e nel suo caso in una tasca che favoriva l’estrazione con la mano sinistra. Aggiungeva poi che il colpo portato dal calciatore fu un pugno molto forte che lo aveva raggiunto all’avambraccio ma non vicino al polso. Riferiva poi di aver sentito subito un forte dolore, tanto da essere indotto a sospendere la gara malgrado mancassero solo due minuti del tempo di recupero, ma di aver condotto, senza troppi problemi, la sua autovettura da Corchiano a Roma, presso la sua abitazione. Qui giunto aveva percepito dei sintomi, quali formicolii a tutto il braccio, che, essendo un fisioterapista laureato, lo avevano portato a recarsi per un controllo radiografico all’Ospedale vicino la sua abitazione. In Pronto Soccorso, anche con una certa sorpresa pensando di avere solo una forte contusione, era stato invece avvertito, dopo l’accertamento radiologico, di essere affetto da una infrazione del capitello radiale sinistro ed era stato subito immobilizzato con una doccia gessata che aveva portato per quattordici giorni. Dopo la rimozione del gesso era stata sufficiente qualche seduta di fisioterapia e non aveva avuto altri problemi. Non vi sono dubbi, quindi, che il colpo portato dal calciatore De Luca fu effettivamente molto forte, se riuscì a provocare addirittura una infrazione del capitello radiale, ed ha provocato gravi danni, che hanno costretto l’Arbitro a subire l’immobilizzazione dell’arto sinistro per due settimane, oltre alle successive cure necessarie. Non vale, al proposito, la considerazione, pur sostenuta nel reclamo, che il gesto non fosse idoneo a provocare danni, sostenendo una sorta di “preterintenzionalità” nell’elemento soggettivo della violazione, poiché tale particolare modalità nell’atteggiamento psicologico del reo non viene in rilievo nelle lesioni ove si distingue solo tra dolo e colpa, venendo considerata, ai fini della durata della sanzione, solo la gravità delle lesioni causate. Il responsabile, il cui gesto fu indubbiamente doloso, dovrà quindi rispondere pienamente del suo agire e la sanzione dovrà essere commisurata alla gravità delle lesioni provocate. Sul punto, vi è da dire, che, con grande onestà intellettuale, l’Arbitro, incidentalmente ben consapevole della diagnosi, della prognosi e della riabilitazione, per la sua personale professione in ambito sanitario, ha ben precisato quali sono state le conseguenze effettive subite nell’occorso, precisandole meglio rispetto alla prognosi iniziale conferita dal Pronto Soccorso. Alla luce di tali elementi, ovviamente non conosciuti dal Giudice Sportivo, che aveva a sua disposizione solo il certificato di Pronto Soccorso, la sanzione può essere adeguata al caso specifico, eliminando la preclusione dai ranghi e categorie della F.I.G.C., che la Corte, per costante giurisprudenza, ha riservato ad episodi che, per le modalità del gesto e per le lesioni procurate, abbiano causato, o avrebbero potuto causare, lesioni permanenti o peggio al direttore di gara. Infine, come già precisato in plurime altre circostanze, non possono essere assumibili le testimonianze prodotte dal reclamante, ricordando il valore di prova privilegiata che l’ordinamento sportivo conferisce al referto arbitrale, a meno che il documento, e non è certo questo il caso, non riporti circostanze inverosimili o contrarie al senso comune ovvero totalmente contraddittorie od, ancora, inidonee a fornire una ricostruzione chiara degli avvenimenti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la richiesta di preclusione del calciatore De Luca Raffaele. Il contributo va restituito.
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