C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 255 del 07/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GIOTTO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VACCARELLA FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/01/2025 (Gara: NORMA – GIOTTO ACADEMY del 12/01/2025 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GIOTTO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VACCARELLA FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/01/2025 (Gara: NORMA – GIOTTO ACADEMY del 12/01/2025 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

La società Giotto Academy ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui ha inflitto la squalifica per 5 gare al calciatore Vaccarella Federico. La reclamante contesta il provvedimento disciplinare di cui sopra, in quanto il calciatore in riferimento, Vaccarella Federico, a seguito di una discussione con un avversario per un fallo laterale, veniva spintonato violentemente per ben 3 volte verso la rete di recinzione e ciò provocava un parapiglia generale, in cui dirigenti e tesserati di entrambe le squadre intervenivano per riportare la calma in campo. La società Giotto Academy ritiene eccessiva la sanzione eccessiva tenuto conto della violenza subita dal proprio calciatore e chiede pertanto una riduzione della stessa. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, dopo aver letto con la dovuta attenzione l’esposto presentato, ha posto attenzione al rapporto dell’arbitro, in cui lo stesso scrive come realmente si sono svolti i fatti, e in cui precisa che il calciatore in argomento è stato espulso per condotta violenta, per comportamenti, fatti o gesti atti ad arrecare danno fisico all’avversario, che tentava poi anche di colpirlo, lanciando altresì oggetti a carico di chicchessia. In conseguenza di quanto sopra, appare a questa Corte Sportiva Territoriale che non esistono margini di accoglimento del presente ricorso tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere e ribadendo che in caso di contrasto tra quanto riferisce la ricorrente, senza addurre ulteriori prove, e quanto scrive l’arbitro, prevale il contenuto di quest’ultimo, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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