C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCASECCA T.SAN TOMMASO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FANELLI ANTIMO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 5/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCASECCA T.SAN TOMMASO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FANELLI ANTIMO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.207 LND DEL 8/01/2025 (Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ARCE 1932 del 5/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
Con rituale reclamo la società ha impugnato la sanzione in epigrafe, ritenendola eccessiva e deducendo che il comportamento del proprio tesserato non poteva essere considerata condotta violenta. A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato, che colpiva volontariamente al volto con il gomito il calciatore avversario che lo fronteggiava. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., secondo cui ai calciatori e inflitta come sanzione minima la squalifica per 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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