C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SVS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.72 SGS DEL 9/01/2025 (Gara: SVS ROMA – COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB del 21/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SVS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.72 SGS DEL 9/01/2025 (Gara: SVS ROMA – COLLEGE ARDEA FOOTB. CLUB del 21/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
Con il reclamo in epigrafe, la società SVS Roma avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva ordinato la ripetizione della gara stante l’effettuazione di tempi di gioco di 40 minuti in luogo dei 45 minuti regolamentari. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società College Ardea Football Club fosse inammissibile in quanto a esso era allegata una tassa reclamo pagata dalla diversa società SSD Airone e pertanto il Giudice Sportivo non avrebbe potuto delibare sulla regolarità della gara. Rilevava inoltre che, oltre i due tempi di 40 minuti, l’arbitro aveva concesso in totale 9 minuti di recupero così che il tempo totale della gara sarebbe stato di 89 minuti e che in un ulteriore minuto la squadra avversaria, soccombente per 4 a 1, non avrebbe potuto procedere a tre segnature, determinando la mancata influenza dell’errore dell’arbitro sul risultato. Il gravame proposto risulta da rigettare. Innanzitutto occorre sottolineare che la società SSD Airone aveva mutato denominazione in College Ardea Football Club, come partecipato dall’Anagrafe Federale con comunicazione del 22.7.2024. In ogni caso, eventuali motivi di inammissibilità o irricevibilità del ricorso in primo grado non avrebbero impedito al Giudice Sportivo di prendere una decisione nel caso di specie. L’art. 65, comma 1, lettera b) CGS, infatti, assegna alla competenza del Giudice Sportivo la verifica della regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deliberazione in primo grado di irricevibilità o inammissibilità del ricorso (ovvero la sua successiva declaratoria) non ha altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo può e deve assumere d’ufficio la propria decisione. Diversamente opinando si giungerebbe all’assurda conclusione che, in presenza di un ricorso inammissibile, al Giudice Sportivo sarebbe precluso lo scrutinio di situazioni ad egli perfettamente conoscibili e che avrebbe invece potuto sanzionare in assenza del detto ricorso. Parimenti risultano da rigettare le questioni di merito sollevate dalla reclamante nel proprio gravame. A ben vedere, infatti, emerge dagli atti – né ciò è negato dall’appellante – che il direttore di gara abbia fatto svolgere due tempi di gioco regolamentari di 40 minuti ciascuno, cui aggiungeva 3 minuti di recupero del primo tempo e 6 minuti di recupero nel secondo tempo. Orbene, la regola 7 del Regolamento di Giuoco prevede che la gara sia composta da due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno cui vanno aggiunti i minuti determinati dall’arbitro per recuperare il tempo di gioco perduto. Né, peraltro, è consentito che l’arbitro compensi un errore di cronometraggio occorso nel primo periodo di gioco, aumentando o riducendo la durata del secondo periodo di gioco. Poiché la durata di due frazioni da 45 minuti oltre recupero è quella stabilita per la competizione in oggetto, cioè il campionato Under 17 provinciale, è quindi evidente che la partita sia durata 5 minuti in meno nel primo tempo e 5 minuti in meno nel secondo tempo. Si tratta di tempistiche assolutamente rilevanti che sono andate a incidere sulla regolarità della gara che dovrà quindi essere ripetuta, come correttamente stabilito dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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