C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTUSCIELLO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 LND DEL 9/01/2025 (Gara: FC GROTTE CELONI ROMA VII – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 4/01/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTUSCIELLO MARIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.51 LND DEL 9/01/2025 (Gara: FC GROTTE CELONI ROMA VII – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 4/01/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025
La società D.Pino Puglisi Nettuno II con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica per 8 gare inflitte dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Martusciello Mario, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. La società reclamante riporta in premessa integralmente la decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica del calciatore indicato in epigrafe. Ciò detto, la società in riferimento evidenzia che il calciatore in questione, durante la gara, realizza il goal del pareggio, che l’arbitro discutibilmente annullava, per un sospetto fallo di mano, tanto che veniva ammonito dal direttore di gara. A seguito di ciò il calciatore correva urlando verso l’arbitro, chiedendogli spiegazioni sul perché dell’annullamento della rete e, nell’impatto della corsa, veniva a contatto con il direttore di gara, mettendogli le mani sul volto istintivamente, senza volontà di colpirlo. A questo punto l’arbitro estraeva il cartellino rosso e, mentre si allontanava, il calciatore in questione avrebbe tentato di farlo girare e, nel contempo, gli poggiava le mani sulle spalle. Episodio contestato dalla reclamante, in quanto non rispondente alla realtà dei fatti, alla luce delle considerazioni di cui sopra. Precisa altresì che il calciatore Martusciello successivamente scalciava un secchio contenente immondizia, posto nelle vicinanze dello spogliatoio e, mentre l’arbitro usciva per il rientro a casa, gli consigliava di essere più umile e di informare sulle decisioni prese. Infine, la società nel riportare i contenuti delle norme regolamentari di cui all’ art. 36 comma b e 13 del Codice di Giustizia Sportiva, sottolinea che in base a tali contenuti la sanzione inflitta al calciatore non appare corretta, in quanto l’arbitro ha male interpretato gli episodi accaduti nella gara. Alla luce di tutto ciò, la ricorrente chiede la riduzione della sanzione al minimo edittale delle due gare di squalifica, ai sensi dell’art.36 comma 1 del C.G.S.. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ha esaminato con particolare attenzione il dettagliato ed articolato ricorso presentato, in cui si contesta l’erronea applicazione da parte del Giudice Sportivo delle norme regolamentari di cui all’art.36 e 13 del C.G.S., in relazione al comportamento del calciatore Martusciello Mario, ed a quanto scritto dall’arbitro nel proprio rapporto. Questa Corte ribadisce che quando esiste divergenza, tra ciò che riporta la reclamante e quanto invece scritto dal direttore di gara nel referto, prevale il contenuto di quest’ultimo che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Nel caso in questione, poi, è talmente evidente che il comportamento del calciatore in argomento è stato di particolare gravità, tenuto conto che “... a seguito dell’espulsione, correva urlando e protestando verso l’arbitro per la rete annullatagli e giratolo, gli poggiava le mani sulle spalle; successivamente scalciava un secchio di rifiuti che si trovava nel recinto degli spogliatoi, e all’uscita invitava l’arbitro ad essere più umile …”. In considerazione di tutto ciò, questa Corte Sportiva, tenuto conto della esatta applicazione delle norme regolamentari in riferimento, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Martusciello Mario sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto da quest’ultimo. Tutto ciò predetto, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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