C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNONE FLAVIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: VIGOR PERCONTI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 19/01/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNONE FLAVIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: VIGOR PERCONTI – ACADEMY LADISPOLI SRL del 19/01/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

La società Vigor Perconti, con formale ricorso presentato a questa Corte Sportiva, rappresenta che la decisione descritta nel Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, in cui viene sanzionato per 3 gare il calciatore Iannone Flavio, non risponde a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco. Sostiene la reclamante che il calciatore in argomento ha semplicemente reagito (sbagliando) ad una spinta e schiaffo ricevuto da un calciatore avversario e la reazione del calciatore in argomento si è manifestata con un leggero “schiaffetto”. Non vi è stata alcuna intenzione di colpire con una testata l’avversario, ma è stato effettuato solo il gesto, senza conseguenze. Detto tutto ciò, la società fa presente che il calciatore avversario è stato solo ammonito, mentre il calciatore Iannone ha subito una squalifica per 3 gare. Chiede pertanto la ricorrente la riduzione della squalifica a 2 gare. Questa Corte Sportiva, nel valutare complessivamente come si sono svolti i fatti, come riportati dall’arbitro nel proprio rapporto, in cui scrive “perché colpiva con un pugno un calciatore avversario e tentava nel contempo di colpirlo ulteriormente con una testata, determinando tafferugli tra le due squadre”. Appare evidente che esiste pertanto contraddizione tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta il direttore di gara ed in tali casi, come detto, prevale il contenuto del referto dell’arbitro, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova. Quanto premesso, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Iannone Flavio appare del tutto congrua, tenuto conto del comportamento del calciatore in argomento. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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