C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALONZI MASSIMO FINO AL 7/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: CANTALICE – GREGORIANA del 1/12/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALONZI MASSIMO FINO AL 7/03/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172 LND DEL 4/12/2024 (Gara: CANTALICE – GREGORIANA del 1/12/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 10/01/2025
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Polisportiva Cantalice proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione dell’inibizione in quanto il comportamento tenuto dal proprio dirigente, Sig. Alonzi Massimo, non è stato in nessun modo irrispettoso nei confronti del direttore di gara ma soltanto di enorme stupore all’atto dell’espulsione anch’essa considerata ingiusta ed inspiegabile per quanto effettivamente accaduto in campo. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del dirigente Sig. Alonzi Massimo seppur censurabile e meritevole di inibizione possa portare la scrivente a lievemente ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Alonzi Massimo al 4/02/2025. Il contributo va restituito.
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