C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TATTI GABRIELE, COTELLESSA FRANCESCO, TIMPERI LUCA, MOLLICA GIUSEPPE E PEPE ANDREA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.34 LND DEL 20/12/2024 (Gara: PRO CALCIO CASTEL MADAMA – ITALIAN KICK OFF del 15/12/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI TATTI GABRIELE, COTELLESSA FRANCESCO, TIMPERI LUCA, MOLLICA GIUSEPPE E PEPE ANDREA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.34 LND DEL 20/12/2024 (Gara: PRO CALCIO CASTEL MADAMA – ITALIAN KICK OFF del 15/12/2024 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
Con rituale reclamo, la società Polisportiva Santeliana ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e le squalifiche dei calciatori indicati in epigrafe sostenendo che gli stessi erano estranei alla rissa e che i sigg. Pepe, Tatti e Timperi non erano in campo al momento dall’espulsione. Impugnava altresì l’ammenda a suo carico. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. L’arbitro nel proprio referto riporta chiaramente di aver sospeso la gara perché “non vi era più il numero minimo dei calciatori per entrambe le squadre” precisando che lui non era stato toccato da nessuno e che era stata ristabilita la calma. Orbene, il calciatore Andrea Pepe, titolare della Pro Calcio Castel Madama, risultava essere stato sostituito al 10’ del secondo tempo mentre i sigg. Gabriele Tatti e Luca Timperi, in panchina, non erano invece entrati in campo. Detta squadra, quindi, aveva il numero minimo dei calciatori per proseguire l’incontro e pertanto la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante deve essere revocata. Sono invece inammissibili le censure svolte sulle squalifiche a carico dei calciatori poiché l’art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”. Dovrà inoltre essere confermata l’ammenda perché, pur sedata, tesserati non identificati e sostenitori della reclamante avevano partecipato a una rissa generalizzata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori Tatti Gabriele, Cotellessa Francesco, Timperi Luca, Mollica Giuseppe e Pepe Andrea, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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