C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 266 del 14/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASOTTI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: SPES MONTESACRO – COLLEFERRO CALCIO del 18/01/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASOTTI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.129 SGS DEL 23/01/2025 (Gara: SPES MONTESACRO – COLLEFERRO CALCIO del 18/01/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Spese Montesacro impugnava la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato al calciatore Alessio Masotti la squalifica per cinque gare. L’Arbitro nel suo rapporto evidenziava come il calciatore in questione fosse stato espulso dal campo per avergli rivolto una accesa protesta in modi non regolamentari e poi si era fermato nell’area di porta tanto da dover richiedere l’intervento del capitano che lo aveva invitato ad uscire. La reclamante deduce, invece, che si sarebbe trattato di un equivoco in quanto il calciatore, dopo aver protestato per la concessione in suo danno di un calcio di rigore, si era riportato presso la porta, in quanto portiere, e non si era accorto di essere stato espulso, anche perché il direttore di gara aveva mostrato il cartellino rosso con mossa subitanea mantenendo il cartellino in alto per un attimo. La Corte ha rilevato, innanzitutto, che le frasi attribuite al calciatore e l’atteggiamento complessivo tenuto possono essere considerate come protesta accesa espressa in termini non regolamentari ma non contengono espressioni offensive o minacciose. La ricostruzione operata dalla società e compatibile con quanto riportato nel referto ove lo stesso Arbitro sottolinea la stranezza dell’atteggiamento del calciatore che dopo aver protestato si era portato nell’area di porta senza più fare o dire nulla. In effetti sembrerebbe che il calciatore, non avvedutosi dell’espulsione, si fosse riportato presso la porta in attesa dell’esecuzione del rigore, vieppiù tale ipotesi è suffragata dal fatto che, dopo che il capitano, sollecitato dall’Arbitro, lo aveva informato dell’espulsione invitandolo ad uscire, questi era uscito dal campo. La sanzione irrogata appare quindi eccessiva e va rideterminata come da dispositivo, considerando che il calciatore si è reso protagonista di una accesa protesta, al di fuori dei canoni regolamentari e con l’uso di una espressione non educata, ma non ha rivolto insulti, minacce e non ha messo in atto comportamenti irriguardosi, anche il successivo atteggiamento è stato comunque di protesta passiva senza ulteriori forme di contestazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Masotti Alessio a 3 gare. Il contributo va restituito.

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