C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ L.V.P.A. FRASCATI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FALCHETTI MANUEL E LINDQUIST MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – L.V.P.A. FRASCATI del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ L.V.P.A. FRASCATI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FALCHETTI MANUEL E LINDQUIST MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – L.V.P.A. FRASCATI del 25/01/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società L.V.P.A. Frascati ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per quattro gare ai calciatori Falchetti Manuel e Lindquist Matteo. La reclamante sostiene che le proteste dei calciatori si sono svolte in un particolare momento di tensione susseguente alla segnatura di una rete della squadra avversaria con una evidente irregolarità. Il comportamento dei calciatori non avrebbe poi assunto una valenza concretamente minacciosa limitandosi ad una accesa protesta con frasi irriguardose. L’assunto della reclamante non è fondato. Nel referto il direttore di gara descrive il comportamento della squadra della reclamante che si connota non solo di un atteggiamento irriguardoso ed ingiurioso ma concretamente minaccioso. Infatti dopo la segnatura di una rete della squadra di casa numerosi calciatori della squadra ospite attorniavano in modo minaccioso il direttore di gara, insultandolo ed i calciatori Falchetti e Lindquist erano i più esagitati tanto che il primo lo insultava pesantemente con ripetuti epiteti mentre il secondo appoggiava la fronte a quella dell’Arbitro indirizzandogli pesanti insulti. La protesta collettiva durava quasi quattro minuti e la calma veniva riportata a fatica, anche per il comportamento dell’allenatore della reclamante che si rendeva protagonista, a sua volta, di un comportamento ingiurioso e assolutamente non collaborativo verso il direttore di gara che lo invitava a far desistere i suoi calciatori dalla protesta collettiva descritta. Ciò posto le sanzioni adottate appaiono assolutamente congrue rispetto agli occorsi e non meritano alcuna rivisitazione in questa sede. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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