C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CARUCCI RICCARDO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MOZZETTA STEFANO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENTURA ANDREA PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: NOVA 7 – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CARUCCI RICCARDO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MOZZETTA STEFANO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENTURA ANDREA PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: NOVA 7 – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Attilio Ferraris Villanova 1956 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per quattro gare a carico dell’allenatore Mozzetta Stefano, per sette gare a carico del calciatore Ventura Andrea e per quattro gare a carico del calciatore Nargiso Galasso Riccardo. La reclamante sostiene che il direttore di gara avrebbe mal descritto nel rapporto il comportamento dei suoi tesserati, da cui sono scaturite le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, negando l’attribuzione di fatti specifici a carico degli stessi ed assumendo che l’Arbitro avrebbe attribuito agli stessi frasi mai pronunciate e che, al più, potevano essere state a lui indirizzate da qualcuno degli spettatori. Dalla lettura del referto l’assunto della reclamante appare totalmente infondato. Invero il direttore di gara è assai preciso nell’attribuzione dei singoli comportamenti che si sono verificati a breve distanza dalla sua persona, così come è assai preciso nel distinguere tra comportamenti concretamente minacciosi e genericamente protestatari. Ciò detto, va premesso che il reclamo relativo alla squalifica dell’allenatore Mozzetta è inammissibile in quanto inferiore al minimo reclamabile di un mese, va invece respinto in relazione all’inibizione a carico del dirigente Carucci Riccardo in quanto sanzionato con il minimo edittale previsto, mentre la squalifica dei due calciatori può essere lievemente ridimensionata, considerando l’effettiva dinamica dei fatti, la consistenza degli addebiti ed i precedenti in materia adottati dalla Corte. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Mozzetta Stefano, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ventura Andrea a 6 gare e a carico del calciatore Nargiso Galasso Riccardo a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CARUCCI RICCARDO FINO AL 28/03/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MOZZETTA STEFANO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VENTURA ANDREA PER 7 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE NARGISO GALASSO RICCARDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: NOVA 7 – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 26/01/2025 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025"
