C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONSALVI ANTONIO FINO AL 31/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 SGS DEL 30/01/2025 (Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – REAL VIS ARTENA del 26/01/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONSALVI ANTONIO FINO AL 31/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.87 SGS DEL 30/01/2025 (Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – REAL VIS ARTENA del 26/01/2025 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Vis Artena; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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