C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPINACETO 70, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BALDINI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 C5 DEL 2/01/2025 (Gara: SPINACETO 70 – ATLETICO CIVITAVECCHIA del 21/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPINACETO 70, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BALDINI ANDREA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.156 C5 DEL 2/01/2025 (Gara: SPINACETO 70 – ATLETICO CIVITAVECCHIA del 21/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Spinaceto 70 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 156 C5 del 2/01/2025, con il quale veniva disposta la squalifica dell’allenatore Baldini Andrea per 5 gare effettive, “Per aver rivolto all'arbitro espressioni irriguardose. A fine gara assumeva atteggiamento intimidatorio e minaccioso verso lo stesso. (Art. 36 C.I lett.a)”. Nel dolersi di tale decisione, la reclamante lamenta l’eccessiva gravità della sanzione, asserendo che la squalifica inflitta al tesserato Sig. Andrea Baldini (5 gare effettive) appare del tutto sproporzionata rispetto ai fatti effettivamente accaduti. La società contesta ancora la condotta asseritamente non consona del Direttore di gara, che, stando alle dedotte numerose testimonianze, avrebbe tenuto un contegno provocatorio e sgradevole, in violazione dei principi di obiettività e neutralità richiesti dalla funzione arbitrale. Conclude la reclamante, instando per una riduzione della squalifica inflitta al tesserato Sig. Andrea Baldini, limitandola ad una sola gara effettiva, chiedendo, altresì, l'audizione personale del Sig. Andrea Baldini dinanzi al Giudice Sportivo, al fine di chiarire definitivamente la dinamica dei fatti, nonché l'audizione di eventuali testimoni, qualora il Giudice Sportivo lo ritenga opportuno. Chiedeva, infine, “l’'astensione del Direttore di gara suddetto da qualunque futura direzione di incontri ufficiali riguardanti la nostra Società, come già richiesto con apposita comunicazione PEC in data 21/12/2024”. Nella riunione del 23/01/2025, svoltasi con modalità a distanza, era presente l’allenatore sig. Baldini, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, dichiarava, in relazione al direttore di gara, di aver solo al termine della gara il suo nome ed il suo cognome “perché non riteniamo corretto il comportamento tenuto dall’arbitro nel corso di tutta la gara ed alla fine della stessa. Nessuno lo ha mai offeso o insultato, gli abbiamo solo chiesto di lasciare l’impianto in quanto erano più di due ore che stava nello spogliatoio”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Spinaceto 70 a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico dell’allenatore possono ritenersi assumibili. Condividendo i rilievi formulati sul punto dalla reclamante, secondo cui la squalifica inflitta dal tecnico appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti accaduti, emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. – che il predetto allenatore si sia limitato a protestare, seppure in modo scomposto e veemente e con toni irriguardosi, nei confronti del Direttore di gara, senza tuttavia attingere costui con alcuna espressione offensiva, di guisa che la squalifica inflitta può essere ridotta a tre gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S. Non possono, invece, trovare accoglimento le altre istanze formulate nell’odierno reclamo, trattandosi di decisioni che esulano dalle competenze di Questa Corte, alla quale spetta riformare o meno, in tutto o in parte, le pronunce del Giudice Sportivo Territoriale, in conformità al vigente sistema di Giustizia Sportiva. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Baldini Andrea a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

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