C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CASTALDO PAOLO E N FALAYE KABA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: CITTA DI OLEVANO CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 5/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARPENTIERI MANUEL PER 4 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CASTALDO PAOLO E N FALAYE KABA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: CITTA DI OLEVANO CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 5/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025
La reclamante ha impugnato le sanzione in epigrafe rilevando la loro eccessività e chiedendo una riduzione di tutte le sanzioni comminate in primo grado. Questa Corte, letto attentamente il referto di gara, rileva che l’arbitro descrive accuratamente la condotta dei calciatori, in particolar modo del calciatore Carpentieri Manuel che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e, pertanto, il reclamo, per quanto concerna la squalifica del Carpentieri risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Per quel che riguarda invece le squalifiche a carico dei calciatori Castaldo Paolo e N Falaye Kaba, la scrivente Corte ritiene si possa lievemente ridurre la squalifica ad entrambi i calciatori, per riportarla agli abituali parametri utilizzati per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Castaldo Paolo e N Falaye Kaba a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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