C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO FINO AL 6/12/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISANELLI FEDERICO FINO AL 6/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TILIA DANIELE PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DURANTE LUCIANO E MARSILI DAMIANO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE VIOTTI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: ROBUR GEMINI – MARANO EQUO del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIZI ENZO FINO AL 6/12/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISANELLI FEDERICO FINO AL 6/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TILIA DANIELE PER 8 GARE, A CARICO DEI CALCIATORI DURANTE LUCIANO E MARSILI DAMIANO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE VIOTTI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024 (Gara: ROBUR GEMINI – MARANO EQUO del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Con reclamo avanzato nei tempi previsti, la società Marano Equo ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte dell’arbitro non fossero corrispondenti al reale svolgersi dei fatti. In particolare, assumeva la reclamante, l’arbitro aveva convalidato una segnatura prima di fischiare per riprendere il gioco, cui conseguiva una protesta vibrante ma sempre nell’ambito della continenza e senza che si fossero tenuti comportamenti violenti nei confronti del direttore di gara. La successiva decisione di sospendere la gara, quindi, appariva immotivata e parimenti erano eccessive le sanzioni a carico dei tesserati, con richiesta di annullamento o riduzione. Veniva, quindi, ascoltata la società reclamante che, assistita dal proprio difensore, reiterava le doglianze di cui al reclamo chiedendo altresì un approfondimento istruttorio, stante la giovane età del direttore di gara. Ritenuta la necessità di disporre l’audizione dell’arbitro in sede di supplemento di referto, la Corte disponeva di esaminare le posizioni relative ai calciatori Luciano Durante, Damiano Marsili e Valerio Viotti, stante le brevi durate delle squalifiche onde evitare una pronuncia inutile per data. Pertanto con decisione interinale pubblicata con C.U. n. 211 del 10/01/2025, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale riduceva la squalifica a carico dei calciatori Durante e Marsili a 4 gare e confermava la sanzione a carico del calciatore Viotti. Si procedeva quindi ad ascoltare da remoto il direttore di gara ai sensi dell’art. 50, comma 4, C.G.S. per gli approfondimenti relativi alle condotte più gravi descritte nel rapporto arbitrale. Dalla lettura del referto di gara e dai chiarimenti forniti dall’arbitro nella propria audizione – che come noto, godono nel sistema sportivo di fede privilegiata ai sensi dell’art. 61 C.G.S. – questo Giudice Sportivo di secondo grado ha ricostruito gli eventi nei termini che seguono. Dopo la segnatura su punizione da parte della squadra avversaria della reclamante, i calciatori della Marano Equo circondavano il direttore di gara apostrofandolo. Egli identificava in tale frangente il sig. Luciano Durante, Valerio Viotti e Damiano Marsili che tenevano una condotta ingiuriosa nei suoi confronti, mentre il sig. Daniele Tilia lo minacciava spingendolo con le mani sul petto facendolo arretrare di un paio di passi senza procurargli dolore. Decisa la sospensione della gara, si univa alla protesta anche il dirigente Enzo Brizi che tentava di impedire l’uscita dell’arbitro dal terreno di gioco con atteggiamento gravemente irriguardoso. Nel mentre il direttore di gara veniva colpito con uno schiaffo nella zona cervicale che gli provocava immediato dolore e subito gli passava dinanzi il calciatore Federico Pisanelli che lo minacciava ulteriormente e si allontanava; in conseguenza del detto schiaffo, l’arbitro veniva poi visitato dal P.S. dell’ospedale Angelucci di Subiaco ove gli veniva diagnosticata una cervicalgia post-traumatica con quattro giorni di prognosi. A riguardo, l’arbitro ha confermato in sede di supplemento di essere certo che l’autore del gesto violento sia il detto calciatore e che, seguendo le indicazioni dei sanitari, non ha necessitato di ulteriori cure rispetto alla prognosi ricevuta. Successivamente all’evento lesivo, l’arbitro si recava nel proprio spogliatoio con il dirigente Enzo Brizi che lo continuava a seguire proseguendo nelle proteste sino alla porta che, dopo la chiusura, veniva colpita più volte. Le proteste continuavano anche dinanzi gli operanti dell’Arma intervenuti su richiesta del direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, le condotte ingiuriose tenute dai calciatori Luciano Durante, Damiano Marsili e Valerio Viotti devono essere sanzionate in base all’art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S. con la squalifica di quattro giornate di gara ciascuno, con conseguente riduzione della squalifica dei primi due e la conferma di quella del terzo. Parimenti dovrà essere confermata la sanzione a carico del calciatore Daniele Tilia, che ha tenuto un comportamento minaccioso concretizzatasi in un contatto fisico, ai sensi del comma 1, lett. b) del medesimo articolo. Per quanto attiene, invece, la condotta del calciatore Federico Pisanelli, essa risulta essere un comportamento violento che ha provocato una lesione personale attestata con referto medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. A riguardo, è evidente che lo schiaffo portato dal calciatore sulla zona cervicale dell’arbitro sia stato di forte intensità tanto da causare danni fisici. La fattispecie si inquadra, quindi, nella violazione di cui all’art. 35, commi 1 e 4 C.G.S., spettando agli Organi di Giustizia Sportiva la quantificazione della pena in base alla gravità della condotta, tenuto conto sia delle modalità del gesto violento che delle conseguenze lesive da esso scaturenti. Nel caso in oggetto risulta congruo applicare la sanzione della squalifica sino al 5 dicembre 2028, considerando che il comportamento violento e lesivo, seppur volontario, risulta di una gravità intrinseca minore rispetto ad altre condotte violente (come ad esempio un pugno al volto o un’aggressione reiterata con plurimi colpi). Esso, poi, ha avuto conseguenze limitate nel tempo e senza esiti permanenti, come riferito del direttore di gara in sede di supplemento; circostanze, queste, che non erano a disposizione del Giudice Sportivo. Deve essere poi rivista l’inibizione del dirigente Enzo Brizi che teneva una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, peraltro di giovane età, impedendogli l’uscita dal terreno di gioco e proseguendo nella propria protesta fino all’allontanamento dell’arbitro dall’impianto, scortato dalle Forze dell’ordine. Vanno peraltro considerati gli effetti del comportamento su descritto che, tenuto dal Presidente della società, ha altresì esacerbato gli animi dei calciatori della propria compagine. Esso quindi, benché rientri nell’applicazione dell’art. 36 C.G.S., andrà sanzionato con l’inibizione sino al 5 dicembre 2025 vista la sua plurima antigiuridicità. Infine dovrà essere dichiarata inammissibile la censura sulla regolarità della gara poiché la reclamante ha omesso l’invio del proprio gravame e del preannuncio alla società di controparte, come invece prescritto dall’art. 76 C.G.S., commi 2 e 3. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Brizi Enzo al 5/12/2025 e la squalifica a carico del calciatore Pisanelli Federico al 5/12/2028, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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