C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES PF CALCIO A 5 A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANELLI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 C5 DEL 22/01/2025 (Gara: SPES PF CALCIO A 5 A.S.D. – P.G.S. SANTA GEMMA del 19/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES PF CALCIO A 5 A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANELLI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 C5 DEL 22/01/2025 (Gara: SPES PF CALCIO A 5 A.S.D. – P.G.S. SANTA GEMMA del 19/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 21) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

Con reclamo inoltrato nei termini, la società Spes PF Calcio a 5 ha impugnato la sanzione della squalifica a otto gare del calciatore Matteo Manelli, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell’arbitro senza proferire ingiurie o minacce e che non lo aveva toccato fisicamente. Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante che spingeva il direttore di gara, insultandolo, e reiterava le proteste a fine gara. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e deve essere confermata anche la misura sia della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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