C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 277 del 21/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI TIRRITO GIUSEPPE E KAPPLER ROBERTO FINO AL 25/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FEDELI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 24/01/2025 (Gara: TRIGORIA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 22/01/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI TIRRITO GIUSEPPE E KAPPLER ROBERTO FINO AL 25/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FEDELI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 24/01/2025 (Gara: TRIGORIA – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 22/01/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025

Con rituale reclamo, la società Football Club Torvajanica ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri tesserati non avevano compiuto le condotte loro ascritte in quanto tutti avevano tenuto un comportamento nei limiti della continenza e che la situazione era stata esacerbata da un atteggiamento arrogante del direttore di gara nei loro confronti. Veniva ascoltata la reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie difese e chiedeva l’annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico dei sigg. Roberto Kappler, Lorenzo Fedeli e Giuseppe Tirrito, sottoscrittore del reclamo. Bisogna rilevare preliminarmente che il gravame in oggetto è stato presentato dalla società in persona del presidente Giuseppe Tirrito, il quale lo ha sottoscritto. Risulta tuttavia dagli atti e dalle stesse dichiarazioni della società che il presidente era sottoposto alla sanzione dell’inibizione e pertanto scontava “il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale” ai sensi dell’art. 9, comma 2 C.G.S.. Giuseppe Tirrito, dunque, non poteva rappresentare la società e presentare appello in suo nome ma poteva solamente reclamare avverso le sanzioni che riguardavano sé stesso, come consentito dal Codice di Giustizia Sportiva. Il gravame in oggetto, dunque, risulta validamente proposto solo riguardo la posizione di Giuseppe Tirrito mentre deve essere dichiarato inammissibile relativamente le sanzioni ai tesserati Roberto Kappler e Lorenzo Fedeli per carenza di legittimazione. Entrando nel merito della vicenda relativamente l’unica fattispecie esaminabile, risulta dagli atti di gara che il presidente della Football Club Torvajanica abbia posto in essere una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara tentando peraltro di impedirgli di chiudere la porta dello spogliatoio. A riguardo, occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 61 C.G.S. facendo “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Pur tuttavia l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta, tenuto conto dell’effettivo svolgersi degli eventi e dell’unitarietà della condotta, e fissata nella misura stabilita in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Kappler Roberto e alla squalifica a carico del calciatore Fedeli Lorenzo. Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, riducendo l’inibizione a carico del dirigente Tirrito Giuseppe al 31/03/2025. Il contributo va restituito.

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