RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PSV ALATRI GUARCINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FIORLETTA MARCO PER 8 GARE E A CARICO DELL’ALLENATORE CERICA PIERPAOLO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.105 C5 DEL 20/11/2024 (Gara: POL.INSIEME FORMIA AR.L. – PSV ALATRI GUARCINO del 15/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società PSV Alatri Guarcino proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di primo grado a carico dei propri allenatori, Fiorletta Marco per 8 gare e Cerica Pierpaolo per 4 gare. La società nel proprio reclamo trasmesso alla scrivente Corte, e nelle successive memorie integrative, dichiarava che i fatti segnalati dall’arbitro nel proprio referto arbitrale erano totalmente inventati e mai realmente accaduti e chiedeva, pertanto, in via principale l’annullamento delle sanzioni o, eventualmente, la riduzione delle stesse. L’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Cerica Pierpaolo poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Per quanto riguarda invece la posizione dell’allenatore Fiorletta Marco, la Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale, il reclamo e le successive memorie integrative, ritiene che il comportamento del Fiorletta possa essere inteso e ricondotto ad un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro e che, dunque, la sanzione possa essere inquadrata ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. a) e quindi ridotta rispetto a quanto comminato in primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Cerica Pierpaolo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Fiorletta Marco a 5 gare. Il contributo va restituito.

 

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