C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI LAINO AUGUSTO E LOMBARDI FABIO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.54 SGS DEL 5/12/2024 (Gara: OLIMPUS TIBURTINA VALLEY – FOOTBALL CLUB SSD ARL del 24/11/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI LAINO AUGUSTO E LOMBARDI FABIO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.54 SGS DEL 5/12/2024 (Gara: OLIMPUS TIBURTINA VALLEY – FOOTBALL CLUB SSD ARL del 24/11/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n. 54 del 5.12.2024 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene che il reclamo della società Olimpus Tiburtina Valley possa essere accolto in relazione alla squalifica a carico dei dirigenti Sig.ri Lombardi Fabio e Laino Augusto ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo ad oggetto riducendo le squalifiche a carico dei ricorrenti, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti al direttore di gara, così pure l’attuazione da parte dei dirigenti di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti dell’arbitro. Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto impedire o quantomeno evitare il persistere di tali comportamenti. La Corte riconosce l’aggressione verbale offensiva al Sig. Arbitro, ma quest’ultime espressioni non sono considerate palesemente di portata gravemente minacciosa lesivi del decoro la dignità od onore del destinatario piuttosto mero dissenso motivato dalle decisioni arbitrali espresso in termini poco misurati. La Corte riduce così la sanzione irrogata dal giudice di prime cure, con C.U. n.54 del 5 dicembre 2024. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo l’inibizione a carico dei dirigenti Laino Augusto e Lombardi Fabio al 31/01/2025. Il contributo va restituito.
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