C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MASTRIA MARTHA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 SGS DEL 2/01/2025 (Gara: LEDESMA ACADEMY – JEM S SOCCER ACADEMY ARL del 22/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LEDESMA ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MASTRIA MARTHA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.118 SGS DEL 2/01/2025 (Gara: LEDESMA ACADEMY – JEM S SOCCER ACADEMY ARL del 22/12/2024 – Campionato Allievi Under 17 Femminile Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale; visto il Comunicato Ufficiale n.118 del 02.01.2025 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND; valutati gli atti del fascicolo, ritiene di accogliere il reclamo della società Ledesma Academy parzialmente, in relazione alla squalifica a carico della calciatrice Sig.ra Mastria Martha. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto, riducendo la squalifica a carico della ricorrente giocatrice, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, quale tra gli altri anche l’audizione dell’Arbitro della sez. Aia di Roma 1, Sig. Reale Grillo Edoardo, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti della calciatrice nei confronti del direttore di gara, così pure l’attuazione della stessa di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti del dirigente stesso. Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro Reale Grillo Edoardo, che in merito ai fatti accaduti, così come da verbale depositato in atti, a domanda risponde alla Corte che dopo e solo dopo aver subito la spinta si gira e vede la calciatrice sig.ra Mastria, che si allontanava e che questa fosse la più vicina a lui sul campo. Dunque, non la vede spingerlo e lo stesso non da certezza alla Corte nella deposizione, che sia proprio la giocatrice ad agire in tal senso spingendolo poiché non l’ha vista spingerlo, ma solo dopo essersi girato, pertanto solo dopo aver sentito la spinta, constatava la sua presenza nelle vicinanze, senza dare certezza alcuna a questo organo giudicante sulla responsabilità del gesto ascrivibile alla stessa. La Corte riduce così la sanzione irrogata con C.U. n.118 del 02.01.2025. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico della calciatrice Mastri Martha a 4 gare. Il contributo va restituito.
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