C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO GIUSEPPE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – VALLE DEL PESCHIERA del 19/01/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO GIUSEPPE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – VALLE DEL PESCHIERA del 19/01/2025 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025

La Athletic Soccer Academy impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Giuseppe D’Ignazio, per aver tentato di compiere atti di violenza verso un calciatore della squadra avversaria ed aver rivolto, frase gravemente offensiva all’indirizzo dell’arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione; veniva portato fuori il terreno di gioco, solo grazie all’intervento dei propri compagni di squadra. La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, sosteneva che il proprio calciatore era stato aggredito da un calciatore avversario e per tale motivo aveva cercato, unicamente, di allontanarlo da sé, ma senza tentare di afferrarlo per il collo; negava, invece di aver proferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara; chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 06/02/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, nonché il calciatore stesso, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal dettagliato referto arbitrale emerge che il Sig. Giuseppe D’Ignazio, durante un’azione di gioco, andava testa a testa con un calciatore avversario, tentando di prenderlo per il collo; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva frase gravemente offensiva al direttore di gara (che c…fai handicappato) e veniva trascinato fuori a forza dai propri compagni di squadra. Questa Corte, alla luce di ciò, ritiene che la condotta tenuta dal calciatore D’Ignazio, prima nei confronti del calciatore avversario e dopo verso il direttore di gara, sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1°grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell’art. 36, comma 1 lett. a) C.G.S.. Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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