C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PELOSI CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 28/01/2025 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. del 25/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITTA DI ZAGAROLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PELOSI CHRISTIAN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 28/01/2025 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. del 25/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025
Con reclamo ritualmente notificato, la Società Città di Zagarolo ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 193 C5 del 28/01/2025 con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Pelosi Christian per 5 gare effettive, in quanto “Espulso per doppia ammonizione rivolgeva espressioni offensive all'arbitro, reiterando il proprio comportamento mentre usciva dal recinto di gioco. (Art. 36 comma I lett. a CGS)". Nel dolersi di tale decisione, la reclamante, nel comprendere che la partita fosse molto accesa e che la gestione della gara fosse impegnativa, riteneva, tuttavia, di essere stata ingiustamente danneggiata dall'ammonizione del giocatore Pelosi. Insisteva, quindi, per una sensibile riduzione della squalifica di almeno tre giornate, considerando che il calciatore ha già scontato due turni di squalifica. Nella riunione del 13/02/2025, svoltasi con modalità a distanza, era presente il sig. Riccomagno Marco, n.q. di Presidente della reclamante, il quale preliminarmente chiedeva l’accoglimento della prova video trasmessa con il reclamo. Dichiarava che la partita era stata accesa, ma che si era svolta regolarmente. Aggiungeva che “la protesta del sig. Pelosi è avvenuta dopo aver ricevuto il cartellino giallo, nonostante lui fosse scivolato ed inciampato, senza commettere alcun fallo nei confronti del calciatore avversario. Il Pelosi non è stato allontanato da nessuno. Si è allontanato da solo, senza inveire con nessuno, né indirizzarsi verso l’arbitro con tono aggressivo. Per questo motivo, pensavamo sarebbe stato sanzionato con una squalifica per doppia ammonizione. Si evidenzia che il ragazzo ha già scontato tre gare, poiché in quella settimana c’era un turno infrasettimanale. Tutto quello scritto dall’arbitro è falso, in quanto nulla di tutto ciò è successo. Sicuramente in maniera animata il ragazzo avrà chiesto all’arbitro spiegazioni in merito al cartellino ricevuto, ma niente di più. Mentre si allontana ha solo chiesto al secondo arbitro se lui aveva visto i fatti, per avere spiegazione sul cartellino. Il sig. Pelosi dichiara che non è sua usanza rivolgere quelle frasi all’arbitro; non ritiene di essere stato irrispettoso nei confronti dell’arbitro, ma stava solo protestando visto il momento e la trance agonistica”. A ben vedere, le argomentazioni addotte dalla Società a sostegno della invocata riduzione della squalifica a carico del calciatore non possono ritenersi assumibili. A tale riguardo, richiamando la disposizione di cui all’art. 61 c.1 C.G.S., a tenore della quale “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, giova evidenziare come la valenza probatoria attribuita dal C.G.S. a siffatti documenti debba intendersi in senso pressoché assoluto. Dalla suindicata norma, espressione del c.d. principio di primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio, consegue, invero, che i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr CSA– Sezioni Unite - 2015/2016 n. 114). Come noto, i sopra richiamati documenti sono contestabili solo per intrinseche ed oggettive contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza, o nei casi di asseriti errori di persona (mediante prova per immagini-video ex artt. 58 e 61 C.G.S.), con possibilità, per l’organo giudicante, di chiedere all’arbitro chiarimenti e/o un supplemento di verbale, non anche di disporre, sulla scorta di mere controdeduzioni, istanze e/o allegazioni di dichiarazioni di segno contrario, offerte dalla reclamante, ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali (cfr. CGF – 2011/2012 n.242). Di talché, la prova testimoniale richiesta dalla reclamante nella fattispecie de qua non può essere ammessa; né tantomeno è emersa, in seno al Collegio, la necessità di richiedere chiarimenti al direttore di gara, non essendo stato individuato alcun elemento di illogicità e/o contraddittorietà idoneo a minare la fede privilegiata del referto arbitrale e del supplemento di rapporto. Tanto precisato, si rileva che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, l’attuale formulazione dell’art. 36 del C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie si fa osservare che - come si legge dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova - al calciatore Pelosi Christian, oltre alla sanzione per la condotta irriguardosa per 4 gare nei confronti del Direttore di gara, va applicata anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro. Ne consegue che la reclamata squalifica per 5 gare risulta, in effetti, del tutto congrua e in linea con le condotte tenute dal calciatore nel corso dell’incontro per cui è procedimento. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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