C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 291 del 28/02/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISTILLUCCI PIERO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: SPORTING ANIENE – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 26/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISTILLUCCI PIERO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.241 LND DEL 30/01/2025 (Gara: SPORTING ANIENE – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 26/01/2025 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società D.Pino Puglisi Nettuno II; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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