C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 C5 DEL 9/01/2025 (Gara: CONIT CALCIO A 5 – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/01/2025 – Campionato Juniores Calcio a 5 Fascia “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS SAN GIUSTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 C5 DEL 9/01/2025 (Gara: CONIT CALCIO A 5 – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/01/2025 – Campionato Juniores Calcio a 5 Fascia “B”) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Sentita la società. La società Virtus San Giustino proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte e pertanto la ripetizione della gara. La società sosteneva che, a parte qualche screzio avuto tra i tesserati di entrambe le società, avvenuto in campo e negli spogliatoi, nulla fosse accaduto di così grave da non poter portare a termine la gara. Inoltre, in sede di audizione, oltre a riportarsi integralmente al proprio scritto difensivo, la reclamante ribadiva che la volontà di sospendere la gara fosse principalmente dell’arbitro e non della società Virtus San Giustino e che lo stesso direttore di gara avrebbe invitato il Sig. Priori Alessandro, dirigente della società Virtus San Giustino, a predisporre la richiesta di sospensione senza spiegarne l’esito. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto ed ascoltata in sede di audizione la società, ritiene che l’arbitro non ha utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per portare a termine la gara e pertanto la partita deve essere ripetuta. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it