C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MINTURNO CALCIO 1936, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 23/01/2025 (Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – NUOVA SANT ANGELO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025
Con il reclamo in epigrafe, la società Minturno Calcio 1936 ha avanzato gravame avverso la decisione in epigrafe stabilita dal Giudice di prime cure a seguito della sospensione disposta dal direttore di gara per esser rimasta con un numero di calciatori inferiori al minimo stabilito. A riguardo, infatti, rilevava come nel rapportino di fine gara consegnato dall’arbitro era indicato come calciatore espulso il n. 19 Andrea Gerratana, calciatore di riserva e non in campo, mentre in quello presente agli atti tale nominativo era stato corretto con il n. 10 Giovanni Martino. Risultando espulsi, quindi, solo quattro giocatori in campo, la gara sarebbe dovuta proseguire. Veniva ascoltata la reclamante in sede di audizione che insisteva per l’accoglimento del gravame rilevando come la correzione fosse avvenuta lontano dal campo. La Corte disponeva quindi l’audizione in sede di supplemento di referto dell’arbitro il quale confermava specificatamente che il calciatore espulso fosse il numero 10 Giovanni Martino, ma di aver erroneamente indicato come espulso il numero 19 Andrea Gerretana nel rapportino di fine gara consegnato alla reclamante. Riferiva inoltre che, accortosi dell’errore, aveva comunicato verbalmente la correzione ai dirigenti delle due squadre mentre si trovava ancora negli spogliatoi e che gli sembrava di ricordare che gli operanti delle Forze dell’Ordine intervenuti presso l’impianto di gioco avessero fotografato il rapportino già corretto. Alla luce di queste precisazioni il reclamo non può essere accolto. Nel caso di specie, infatti, non vi sono elementi univoci che consentano di superare il valore fidefacente dei rapporti degli ufficiali di gara che l’art. 61 C.G.S. estende anche ai supplementi resi dall’arbitro dinanzi gli Organi di giustizia sportiva. Il racconto dell’arbitro, infatti, appare credibile e scevro da contraddizioni logiche tali da inficiarne la valenza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.
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