C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 311 del 14/03/2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS SEZZE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENITI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: VIS SEZZE – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 15/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIS SEZZE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GENITI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025 (Gara: VIS SEZZE – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 15/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

La società reclamante propone appello avverso la squalifica per 3 gare del calciatore Geniti Gabriele, comminata dal Giudice Sportivo territoriale con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. La società Vis Sezze, preliminarmente, pone in evidenza “la infondatezza delle pene inflitte” e sostiene che il calciatore Geniti Gabriele non ha colpito ovvero commesso alcun atto di violenza nei confronti di un avversario e che comunque, anche fosse stato, l’arbitro, rivolto di spalle, a gioco fermo, per aver assegnato un calcio di punizione a nostro favore per un fallo subito dallo stesso calciatore Geniti, non avrebbe potuto vedere quanto realmente accaduto; lo stesso avrebbe solo percepito le cosiddette “scaramucce” tra calciatori; in ogni modo evidenzia altresì che il calciatore colpito quanto meno sarebbe dovuto cadere in terra e ricorrere a cure mediche, cosa invece mai successa. Sostiene la reclamante quale vantaggio avrebbe potuto avere la squadra che già vinceva per 2 a 0, e tenuto conto che il calciatore in argomento non è recidivo, ritiene la sanzione eccessiva e chiede pertanto la riduzione della stessa. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha letto con particolare attenzione nei dettagli l’articolato reclamo proposto ed il rapporto dell’arbitro, in cui lo stesso scrive esattamente “a gioco fermo colpiva un avversario al volto con mano aperta e con violenza. Successivamente non erano necessarie cure per il calciatore che aveva subito violenza, ma provava solo dolore al collo, nel momento in cui era avvenuta tale condotta.”. Detto ciò, appare evidente che l’arbitro ha potuto constatare la condotta violenta tenuta dal calciatore Geniti Gabriele e che le rimostranze della ricorrente, quindi, non appaiono assumibili da questa Corte. Pertanto, la sanzione inflitta al calciatore in argomento è da ritenersi del tutto congrua in relazione agli abituali parametri adottati per casi del genere. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

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